Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n 34495 depositata il 12 settembre 2024 – Nella struttura delle fattispecie di bancarotta di cui agli artt. 216 e s. della l. fall., il presupposto formale che rileva (perché possano essere prese in considerazione, ai fini della responsabilità penale, le condotte specificamente contemplate dalle norme) non va individuato nella condizioni di fatto richieste per il fallimento (o l’ammissione alle altre procedure concorsuali) di un’impresa» ma «consiste nella esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento
Nella struttura delle fattispecie di bancarotta di cui agli artt. 216 e s. della l. fall., il presupposto formale che rileva (perché possano essere prese in considerazione, ai fini della responsabilità penale, le condotte specificamente contemplate dalle norme) non va individuato nella condizioni di fatto richieste per il fallimento (o l'ammissione alle altre procedure concorsuali) di un'impresa» ma «consiste nella esistenza di una sentenza dichiarativa di fallimento