Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 23619 depositata il 7 agosto 2020 – Nelle società, soggetto attivo dei reati di omesso versamento di ritenute certificate e dell’IVA è il legale rappresentante in carica al momento della scadenza del termine previsto dagli artt. 10 -bis e 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000 ed ai fini dell’esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo, anche attingendo al patrimonio personale
Nelle società, soggetto attivo dei reati di omesso versamento di ritenute certificate e dell'IVA è il legale rappresentante in carica al momento della scadenza del termine previsto dagli artt. 10 -bis e 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000 ed ai fini dell'esclusione della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo, anche attingendo al patrimonio personale