SANZIONI

Corte di Cassazione sentenza n. 26926 depositata il 22 ottobre 2019 – In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, ratione temporis applicabile, opera anche per il caso di superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili, equivalendo esso al mancato versamento di parte del tributo

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, ratione temporis applicabile, opera anche per il caso di superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili, equivalendo esso al mancato versamento di parte del tributo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2019, n. 24682 – In tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale – e, in quanto tale, non è punibile ai sensi dell’art. 6, comma 5 bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – quando ricorrono due concorrenti requisiti, ovvero quello di non arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo

In tema di sanzioni tributarie, la violazione ha carattere meramente formale - e, in quanto tale, non è punibile ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - quando ricorrono due concorrenti requisiti, ovvero quello di non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26983 – Qualora la fattura si riferisce a un’operazione inesistente, non è consentita la variazione in diminuzione per cui il cedente o falso prestatore deve sempre versare l’imposta esposta in fattura, mentre l’acquirente o il committente non può in alcun caso portare in detrazione l’Iva per assenza del suo presupposto

Qualora la fattura si riferisce a un'operazione inesistente, non è consentita la variazione in diminuzione per cui il cedente o falso prestatore deve sempre versare l'imposta esposta in fattura, mentre l'acquirente o il committente non può in alcun caso portare in detrazione l’Iva per assenza del suo presupposto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2019, n. 26649 – In caso di utilizzo del deposito fiscale ai fini IVA con immissione solo virtuale della merce in deposito non viene meno l’applicazione del sistema sanzionatorio per l’irregolare utilizzo del deposito stesso

in caso di utilizzo del deposito fiscale ai fini IVA con immissione solo virtuale della merce in deposito non viene meno l'applicazione del sistema sanzionatorio per l'irregolare utilizzo del deposito stesso

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sezione I sentenza n. 1107 depositata il 10 luglio 2019 – Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, ed imputato al socio, in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l’applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione

Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone, ed imputato al socio, in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l'applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 8 maggio 2019, n. C-712/17 – I principi di proporzionalità e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una norma di diritto nazionale in forza della quale la detrazione illegale dell’IVA è punita con una sanzione pari all’importo della detrazione effettuata, fermo restando l’impossibilità della detrazione IVA per operazioni fittizie

I principi di proporzionalità e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una norma di diritto nazionale in forza della quale la detrazione illegale dell’IVA è punita con una sanzione pari all’importo della detrazione effettuata, fermo restando l'impossibilità della detrazione IVA per operazioni fittizie

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