CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2019, n. 30342 – qualora costui abbia già provveduto all’adempimento, sebbene tardivo, dell’obbligazione i tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile e tale condotto può essere sanzionato solo in relazione allo scarto temporale tra la dichiarazione e l’autofatturazione
L'amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui all'art. 50 bis, comma 4, lett. b), d.l. n. 331 cit., qualora costui abbia già provveduto all'adempimento, sebbene tardivo, dell'obbligazione i tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile e tale condotto può essere sanzionato solo in relazione allo scarto temporale tra la dichiarazione e l'autofatturazione