CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 febbraio 2019, n. 4389- La normativa di riferimento qualifica, dunque, come debitori per l’obbligazione doganale sorta in seguito all’irregolare introduzione di merce in ambito comunitario (in uno all’importatore) pure le persone che ad essa hanno, a qualsiasi titolo, partecipato ovvero che hanno acquisito o detenuto la merce illegalmente introdotta
quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza della erroneità, possono essere parimenti considerati debitori conformemente alle vigenti disposizioni doganali, posto che, in linea con la regolamentazione comunitaria, il d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 38, vincola all'obbligazione tributaria tutti coloro comunque ingeritisi nell'operazione