SANZIONI

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 gennaio 2019, n. 710 – In tema di sanzioni tributarie, l’esimente prevista dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo – e, dunque, escluse le violazioni solo formali – imputabile unicamente alla condotta di un soggetto terzo purché il contribuente abbia adempiuto all’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai ‘sensi dell’art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo, nemmeno sotto il profilo della semplice culpa in vigilando

in tema di sanzioni tributarie, l'esimente prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo - e, dunque, escluse le violazioni solo formali - imputabile unicamente alla condotta di un soggetto terzo (normalmente l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico; oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai 'sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo, nemmeno sotto il profilo della semplice culpa in vigilando

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 739 – In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie sulla emissione degli scontrini fiscali che prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 16, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 739 Tributi - Contestazione della mancata emissione di scontrini fiscali - Sanzione accessoria di sospensione dall'esercizio dell'attività - Confermata anche in caso di definizione agevolata delle sanzioni amministrative pecuniarie Rilevato che La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso proposto da Alimentari P. S.n.c. di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2870 – In materia di violazione di norme tributarie, presupposto per la riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 è l’intervenuto pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della liquidazione ovvero decorrenti dalla notificazione

In tema di notificazione delle cartelle di pagamento emesse a seguito di liquidazione delle dichiarazioni dei contribuenti, il rapporto tra la disciplina decadenziale di cui all'art. 1, comma 5 bis del d.l. n. 106 del 2005 e quella prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo novellato dal comma 5 ter dello stesso art. 1) non è in termini di deroga (ad opera della prima) rispetto alla regola (dettata dalla seconda) bensì di disciplina "transitoria" (quella ex art. 1, comma 5 bis) e disciplina "a regime" (art. 25 cit.); sicché, la disciplina dei termini decadenziali prevista dall'indicato art. 1, comma 5 bis non viola le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 3, comma 3, della I. n. 212 del 2000. Queste ultime, comunque, non hanno valenza superiore a quella della legge ordinaria (con la quale sono adottate) e l'art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del d.l. n. 106 del 2005, non costituisce legge speciale, tale da apportare una regolazione caso per caso, ma disposizione volta a dettare una disciplina generale, ancorché non solo "a regime" ma anche in via transitoria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2020 – Il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi)

in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell’assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione, l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2019 – In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento e l’annullabilità del licenziamento

in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche prima delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile "ratione temporis"), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa, e l'annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore "ora per allora", deve pagare le sanzioni civili per omissione ex art. 116, comma 8, lett. a, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della "mora debendi" nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all'ordine di reintegra, sussiste l'obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicché riprende vigore la disciplina ordinaria dell'omissione e dell'evasione contributiva;

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1837 – In tema di riduzione delle sanzioni civili per omissioni contributive per l’ipotesi in cui il ritardato o mancato versamento dei contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi

Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria"; l'assunto secondo cui l'integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce uno dei presupposti indefettibili per farsi luogo all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta trova fondamento nella lettera della legge, atteso che il citato comma 15, pone come premessa per "la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8", in presenza delle suddette incertezze, "l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 gennaio 2019, n. 1759 – Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi

l'art. 1 della l. n. 423 cit., il quale, in tema di violazioni delle leggi tributarie, prevede la sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie (per omesso, insufficiente o ritardato versamento d'imposta) qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di professionisti ivi indicati, va interpretato - al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento ed in coerenza con quanto previsto dal sopravvenuto art. 6 del d.lgs. n. 472 - nel senso che la non debenza delle anzidette soprattasse e pene pecuniarie non è subordinata al rispetto degli adempimenti procedurali (istanza di sospensione da parte del contribuente, denuncia del reato all'autorità giudiziaria, ecc.) previsti dalla medesima menzionata legge n. 423 del 1995, e che le condizioni obiettive richiamate dalla legge stessa possono essere fatte valere anche in sede di impugnazione dell'atto impositivo, o chiedendo la restituzione di quanto già versato, e fornendo la prova della sussistenza delle anzidette circostanze direttamente in sede di giudizio tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2019, n. 100 – In tema di sanzioni amministrative, emesse, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ex art. 24, per affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica

in tema di sanzioni amministrative, emesse, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ex art. 24, per affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o al dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consentano di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente si giova) a condizione che l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione e opponente, restando, comunque, escluso che il beneficiarlo del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento

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