CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 739
Tributi – Contestazione della mancata emissione di scontrini fiscali – Sanzione accessoria di sospensione dall’esercizio dell’attività – Confermata anche in caso di definizione agevolata delle sanzioni amministrative pecuniarie
Rilevato che
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso proposto da Alimentari P. S.n.c. di G.G. & S.M. avverso il provvedimento di sospensione di dieci giorni dall’esercizio dell’attività emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, a seguito di contestazione della mancata emissione, in giorni diversi, di 24 scontrini fiscali.
Avverso tale decisione proponeva appello l’Ufficio, deducendo la violazione dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471/97 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 472/97, sia perché la contestuale sanzione pecuniaria irrogata alla società e da questa definita era del tutto indipendente da quella accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività, sia perché quest’ultima era stata determinata in ragione della gravità e dell’offensività oggettiva della condotta illegittima accertata.
Faceva presente che, secondo l’art. 12, comma 2, del d.lgs. 471/97, la mancata emissione di soli 4 scontrini fiscali nel corso di un quinquennio legittimava la chiusura dell’esercizio.
La contribuente confutava dette argomentazioni anche con memoria di replica e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza del 18.12.2012, la CTR di Milano accoglieva l’appello e, per l’effetto, confermava la sanzione irrogata, in quanto la gravità della violazione, sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo (15 scontrini fiscali omessi in tre mesi), giustificava la pena accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività, cosi come comminata dall’Ufficio ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471/97.
A.P. s.n.c. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 16, co. 3, e 21 d.lgs. n. 472/1997 e 12, co. 2, d.lgs. n. 471/1997 (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che la CTR non abbia considerato: a)che essa aveva definito in via agevolata le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che non era più possibile irrogare le sanzioni accessorie, quale quella della sospensione dell’esercizio dell’attività; b) che le era stata contestata un’unica violazione, mentre la sospensione può essere disposta solo quando al contribuente siano state contestate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.), per avere la CTR confermato la legittimità del provvedimento impugnato senza esaminare la questione della definizione agevolata delle sanzioni pecuniarie.
2.1. I due motivi, da analizzare congiuntamente data la loro intima connessione, sono infondati.
Costituisce ormai principio consolidato, dal quale non vi è ragione di discostarsi, quello secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l’art. 12, comma secondo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 16, comma terzo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione (Sez. 5, Sentenza n. 2439 del 05/02/2007: conf. Sez. 5, Sentenza n. 25468 del 20/10/2008, Sez. 5, Sentenza n. 25671 del 24/10/2008 e Sez. 5, Sentenza n. 13577 del 04/06/2010).
2.2. Quanto al secondo profilo di doglianza, è opportuno evidenziare che il secondo comma dell’art. 12 del d.lgs. n. 471/1997 prevede che “Qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese”.
Orbene, la doglianza concernente l’asserita necessità che le quattro violazioni poste a fondamento della sanzione vengano contestate con quattro separati atti è infondata, atteso che, oltre a contrastare con la lettera della norma su riportata (la quale non prescrive una tale modalità), non coglie la ratio legis della disposizione, la quale si sostanzia nel sanzionare la condotta illecita rappresentata dalla quadrupla infrazione infaquinquennale, a prescindere dalle modalità con le quali poi la stessa venga contestata.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997 (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per non avere la CTR tenuto conto, al fine della valutazione della congruità della sanzione, degli elementi soggettivi indicati dalla norma (condotta, personalità e condizione socio-economica del trasgressore) e non aver pertanto considerato che non le erano mai state in precedenza contestate infrazioni identiche e che essa si era adoperata per sanare la violazione.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma di legge e, perciò, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, con la conseguenza che il ricorrente che presenti la doglianza é tenuto a prospettare quale sia stata l’erronea interpretazione della norma in questione da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, a prescindere dalla motivazione posta a fondamento di questa (Cass., Sez. L., sentenza n. 26307 del 15 dicembre 2014).
Il motivo in esame denuncia, invece, l’erronea ricognizione da parte della CTR della fattispecie concreta ed inerisce, pertanto, alla valutazione degli elementi istruttori tipicamente riservata al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 5, sentenza n. 8315 del 4 aprile 2013).
Esaminato sotto tale profilo, il mezzo difetta però del requisito della specificità, richiesto dall’art. 366 c.p.c, atteso che la ricorrente non precisa se, ed in quale esatta sede processuale, abbia allegato e provato le circostanze che il giudice d’appello avrebbe omesso di considerare, e si risolve, a ben vedere, nella richiesta di una non consentita revisione, da parte di questa Corte, del giudizio di fatto espresso dalla CTR la quale, con motivazione congrua dal punto di vista logico-giuridico, ha ritenuto che la violazione fosse grave sotto gli aspetti quantitativo e qualitativo, essendosi tradotta nella mancata emissione di 15 scontrini fiscali in un arco temporale (tre mesi) relativamente breve.
4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in euro 2.100,00, oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, 17° comma, della I. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
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