sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 36866 depositata il 15 dicembre 2022 – In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro risponde dei danni occorsi al lavoratore infortunato nei limiti del cd. danno differenziale che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall’assicurazione obbligatoria, sicché, per le fattispecie anteriori all’ambito temporale di applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il datore risponde dell’intero danno non patrimoniale, non potendo essere decurtati gli importi percepiti a titolo di rendita INAIL, corrispondenti, nel regime allora vigente, solo al danno patrimoniale legato al pregiudizio alla capacità lavorativa generica

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro risponde dei danni occorsi al lavoratore infortunato nei limiti del cd. danno differenziale che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall'assicurazione obbligatoria, sicché, per le fattispecie anteriori all'ambito temporale di applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il datore risponde dell'intero danno non patrimoniale, non potendo essere decurtati gli importi percepiti a titolo di rendita INAIL, corrispondenti, nel regime allora vigente, solo al danno patrimoniale legato al pregiudizio alla capacità lavorativa generica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 35235 depositata il 30 novembre 2022 – Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo l’elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto

Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo l'elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2022, n. 33080 – L’illecito permanente è caratterizzato da una prolungata condotta lesiva (omissiva o commissiva) che cessa nel momento in cui il soggetto agente non ha più la possibilità di proseguirla o farla venir meno, con la conseguenza che, in caso di inadempimento contrattuale dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c., la permanenza viene men con il cessare del rapporto di lavoro del danneggiato

L’illecito permanente è caratterizzato da una prolungata condotta lesiva (omissiva o commissiva) che cessa nel momento in cui il soggetto agente non ha più la possibilità di proseguirla o farla venir meno, con la conseguenza che, in caso di inadempimento contrattuale dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c., la permanenza viene men con il cessare del rapporto di lavoro del danneggiato

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 45135 depositata il 28 novembre 2022 – Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa essere considerato responsabile del verificarsi di un infortunio, anche in concorso col datore di lavoro, «ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione. L’obbligo di “ridurre al minimo” il rischio di infortuni sul lavoro (art. 71, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) impone al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti […], non essendo sufficiente, per ritenere adempiuto l’obbligo di legge, il rilascio, da parte di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa essere considerato responsabile del verificarsi di un infortunio, anche in concorso col datore di lavoro, «ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione. L'obbligo di "ridurre al minimo" il rischio di infortuni sul lavoro (art. 71, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) impone al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti [...], non essendo sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di legge, il rilascio, da parte di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2022, n. 34987 – Il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: e il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria

Il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: e il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2022, n. 34976 – La richiesta di prestazioni che eccedano, sotto il profilo fisiopsichico, la portata naturalmente faticosa ed usurante della prestazione, secondo le modalità proprie di ciascun ambito lavorativo, costituisce inadempimento agli obblighi datoriali di cui all’art. 2087 c.c. e fonte di danno risarcibile, rispetto al quale possono avere altresì rilievo, nel delineare la gravità concreta dell’accaduto, anche comportamenti isolatamente non illegittimi, ma assunti nel medesimo contesto lavorativo e tali, se valutati nella loro portata stressogena ed in connessione con i primi, da contribuire a determinare il complessivo indebito danno alla sfera personale del lavoratore

La richiesta di prestazioni che eccedano, sotto il profilo fisiopsichico, la portata naturalmente faticosa ed usurante della prestazione, secondo le modalità proprie di ciascun ambito lavorativo, costituisce inadempimento agli obblighi datoriali di cui all'art. 2087 c.c. e fonte di danno risarcibile, rispetto al quale possono avere altresì rilievo, nel delineare la gravità concreta dell'accaduto, anche comportamenti isolatamente non illegittimi, ma assunti nel medesimo contesto lavorativo e tali, se valutati nella loro portata stressogena ed in connessione con i primi, da contribuire a determinare il complessivo indebito danno alla sfera personale del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2022, n. 34951 – In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40337 depositata il 25 ottobre 2022 – E’ da considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell’area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute e, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro; cionondimeno, quest’ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio e adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro

E' da considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell'area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute e, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro; cionondimeno, quest'ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio e adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro

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