TRIBUTI INDIRETTI

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 agosto 2021, n. 23379 – Il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di un contratto di prestazione d’opera professionale concluso verbalmente non esclude la tassazione di quest’ultimo in quanto tale eventualità è contemplata proprio nel terzo comma dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986

Il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di un contratto di prestazione d'opera professionale concluso verbalmente non esclude la tassazione di quest'ultimo in quanto tale eventualità è contemplata proprio nel terzo comma dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23414 – Qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso

Qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2021, n. 23411 – I beni paesaggistici godono del regime fiscale di favore – esattamente come i beni di interesse storico artistico e archeologico – a condizione che esista una dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

I beni paesaggistici godono del regime fiscale di favore - esattamente come i beni di interesse storico artistico e archeologico - a condizione che esista una dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2021, n. 21697 – In tema di imposta di registro, la sentenza che, all’esito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l’esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%, ai sensi dell’art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

In tema di imposta di registro, la sentenza che, all'esito di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l'esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%, ai sensi dell'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19865 – In tema di imposta di registro il termine di due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale previsto a pena di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento di maggior valore decorre dal momento della registrazione dell’atto, anche se questo sia stato erroneamente registrato a tassa fissa, perché da tale momento l’amministrazione è resa edotta dell’atto medesimo e della dichiarazione di valore e può attivare il suo potere di verifica

In tema di imposta di registro il termine di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale previsto a pena di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento di maggior valore decorre dal momento della registrazione dell'atto, anche se questo sia stato erroneamente registrato a tassa fissa, perché da tale momento l'amministrazione è resa edotta dell'atto medesimo e della dichiarazione di valore e può attivare il suo potere di verifica

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 luglio 2021, n. 20770 – La licenza per l’esercizio del servizio di taxi costituisce il bene essenziale e primario nell’ambito del complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività individuale di trasporto di persone (costituito dalla licenza e dall’autoveicolo avente i requisiti di legge), ed avente valore commerciale di mercato, essendo legalmente consentita la trasferibilità della licenza. Il trasferimento della licenza taxi è equiparabile a una cessione d’azienda e, pertanto, sconta l’imposta di registro alla stessa stregua dei contratti verbali di trasferimento di aziende

La licenza per l’esercizio del servizio di taxi costituisce il bene essenziale e primario nell’ambito del complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività individuale di trasporto di persone (costituito dalla licenza e dall’autoveicolo avente i requisiti di legge), ed avente valore commerciale di mercato, essendo legalmente consentita la trasferibilità della licenza. Il trasferimento della licenza taxi è equiparabile a una cessione d’azienda e, pertanto, sconta l’imposta di registro alla stessa stregua dei contratti verbali di trasferimento di aziende

Imposta di bollo sulle decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie – Risposta 27 luglio 2021, n. 514 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 27 luglio 2021, n. 514 Imposta di bollo sulle decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Il Ministero XXX fa presente che il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946 [...]

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