TRIBUTI INDIRETTI

Corte di Cassazione ordinanza n. 33741 depositata il 18 dicembre 2019 – Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, comma 1, sesto periodo della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.131 del 1986, la risoluzione del contratto per inadempimento entro il triennio dalla stipula della compravendita immobiliare per cui è stato riconosciuto il beneficio, non è assimilabile all’effettivo ritrasferimento dell’immobile

Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 1, sesto periodo della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.131 del 1986, la risoluzione del contratto per inadempimento entro il triennio dalla stipula della compravendita immobiliare per cui è stato riconosciuto il beneficio, non è assimilabile all'effettivo ritrasferimento dell'immobile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33671 – Per la determinazione del valore di un terreno ai fini dell’imposta di registro l’assenza di potenzialità edificatorie non significa che non vi siano potenzialità di utilizzo diverse e che quindi nel calcolo complessivo del valore non debba, sia pure con criteri differenziati tra la parte edificabile e la parte inedificabile, tenersi conto anche della seconda

Per la determinazione del valore di un terreno ai fini dell'imposta di registro l'assenza di potenzialità edificatorie non significa che non vi siano potenzialità di utilizzo diverse e che quindi nel calcolo complessivo del valore non debba, sia pure con criteri differenziati tra la parte edificabile e la parte inedificabile, tenersi conto anche della seconda

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 dicembre 2019, n. 32206 – In tema di imposte sui redditi d’impresa, per la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile occorre avere riguardo alla differenza fra il prezzo di cessione e quello di acquisto, e non, come per l’imposta di registro, al valore di mercato del bene

In tema di imposte sui redditi d'impresa, per la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile occorre avere riguardo alla differenza fra il prezzo di cessione e quello di acquisto, e non, come per l'imposta di registro, al valore di mercato del bene

Base imponibile, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, per i titoli caduti in successione negoziati in un sistema di negoziazione non rientrante nella definizione di “mercato regolamentato” – Risposta 11 dicembre 2019, n. 514 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 11 dicembre 2019, n. 514 Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Base imponibile, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, per i titoli caduti in successione negoziati in un sistema di negoziazione non rientrante nella definizione di "mercato regolamentato" Con l'istanza di [...]

Applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione – Risposta 11 dicembre 2019, n. 511 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 11 dicembre 2019, n. 511 Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 - Applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2019, n. 31099 – Imposta di rivalutazione catastale è un’imposta volontaria, in quanto è frutto di una libera scelta dei contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene, con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata

Imposta di rivalutazione catastale è un’imposta volontaria, in quanto è frutto di una libera scelta dei contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene, con conseguente versamento dell'imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 novembre 2019, n. 30903 – Gli atti relativi a cessioni, anche se coattive – disposte dall’autorità giudiziaria all’esito di un procedimento di esecuzione forzata – di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni di cui all’art. 10, comma 1, n. 8 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 appartenenti a “soggetti Iva” rientrano, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR) tra le operazioni soggette ad Iva, anche se esenti

Gli atti relativi a cessioni, anche se coattive - disposte dall'autorità giudiziaria all'esito di un procedimento di esecuzione forzata - di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni di cui all'art. 10, comma 1, n. 8 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 appartenenti a "soggetti Iva" rientrano, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR) tra le operazioni soggette ad Iva, anche se esenti, per cui, in forza del principio di alternatività Iva/imposta di registro, quest'ultima va applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Tariffa allegata al TUR

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