tributi locali

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37269 depositata il 20 dicembre 2022 – In tema di ICI l’art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2006, conv. in l. n. 410 del 2001, introduce, ai fini ICI, una disciplina speciale che deroga ai normali criteri di individuazione dei soggetti passivi dell’imposta, non già le società veicolo costituite in base al disposto del comma 1 del citato art. 2 o i fondi a tali società collegati, ma i soggetti che hanno in uso i beni e che li hanno ricevuti in assegnazione dall’Agenzia del demanio ex art. 4, comma 2 ter, del menzionato d.l. n. 351 del 2001

In tema di ICI l’art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2006, conv. in l. n. 410 del 2001, introduce, ai fini ICI, una disciplina speciale che deroga ai normali criteri di individuazione dei soggetti passivi dell'imposta, non già le società veicolo costituite in base al disposto del comma 1 del citato art. 2 o i fondi a tali società collegati, ma i soggetti che hanno in uso i beni e che li hanno ricevuti in assegnazione dall'Agenzia del demanio ex art. 4, comma 2 ter, del menzionato d.l. n. 351 del 2001

Corte di Cassazione ordinanza n. 31170 depositata il 21 ottobre 2022 – In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 o D/10), con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale

In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 o D/10), con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37757 depositata il 23 dicembre 2022 – In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37420 depositata il 21 dicembre 2022 – In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU) pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell’immobile nell’anno in cui tale cessazione è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello della cessazione così dichiarata qualora: a) l’utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, secondo comma, del d.lgs. cit.) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l’occupazione o la detenzione del bene; b) oppure, anche a prescindere dalla presentazione della denuncia tardiva, risulti che la medesima tassa è stata assolta dal soggetto effettivo nuovo occupante o detentore, subentrato a seguito di denuncia od iscrizione a ruolo d’ufficio a suo carico

In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU) pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale cessazione è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello della cessazione così dichiarata qualora: a) l'utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, secondo comma, del d.lgs. cit.) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l'occupazione o la detenzione del bene; b) oppure, anche a prescindere dalla presentazione della denuncia tardiva, risulti che la medesima tassa è stata assolta dal soggetto effettivo nuovo occupante o detentore, subentrato a seguito di denuncia od iscrizione a ruolo d'ufficio a suo carico

Corte di Cassazione ordinanza n. 29488 depositata il 10 ottobre 2022 – In tema di IMU, ai fini della esclusione dalla tassazione dell’abitazione principale sorge la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente

In tema di IMU, ai fini della esclusione dalla tassazione dell'abitazione principale sorge la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente

Corte di Cassazione ordinanza n. 29434 depositata il 10 ottobre 2022 – L’intempestiva costituzione in giudizio del resistente in primo grado, che essa implica la sola decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, fermi restando la validità della costituzione e il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti

L’intempestiva costituzione in giudizio del resistente in primo grado, che essa implica la sola decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, fermi restando la validità della costituzione e il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti

Corte di Cassazione sentenza n. 28804 depositata il 4 ottobre 2022 – Il presupposto impositivo della TIA è individuabile nella detenzione, il possesso o anche la semplice occupazione di un’area o di locali suscettibili di produrre rifiuti, presupposto che deve essere provato. La motivazione perplessa, connotata da affermazioni contrastanti, e per certi versi incomprensibili, che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice

Il presupposto impositivo della TIA è individuabile nella detenzione, il possesso o anche la semplice occupazione di un’area o di locali suscettibili di produrre rifiuti, presupposto che deve essere provato. La motivazione perplessa, connotata da affermazioni contrastanti, e per certi versi incomprensibili, che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice

Corte di Cassazione sentenza n. 28556 depositata il 30 settembre 2022 – Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benchè stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia

Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benchè stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia

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