tributi locali

Corte di Cassazione ordinanza n. 29434 depositata il 10 ottobre 2022 – L’intempestiva costituzione in giudizio del resistente in primo grado, che essa implica la sola decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, fermi restando la validità della costituzione e il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti

L’intempestiva costituzione in giudizio del resistente in primo grado, che essa implica la sola decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, fermi restando la validità della costituzione e il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti

Corte di Cassazione sentenza n. 28804 depositata il 4 ottobre 2022 – Il presupposto impositivo della TIA è individuabile nella detenzione, il possesso o anche la semplice occupazione di un’area o di locali suscettibili di produrre rifiuti, presupposto che deve essere provato. La motivazione perplessa, connotata da affermazioni contrastanti, e per certi versi incomprensibili, che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice

Il presupposto impositivo della TIA è individuabile nella detenzione, il possesso o anche la semplice occupazione di un’area o di locali suscettibili di produrre rifiuti, presupposto che deve essere provato. La motivazione perplessa, connotata da affermazioni contrastanti, e per certi versi incomprensibili, che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice

Corte di Cassazione sentenza n. 28556 depositata il 30 settembre 2022 – Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benchè stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia

Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benchè stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia

Corte di Cassazione ordinanza n. 22477 depositata il 18 luglio 2022 – In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo

In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 3, sentenza n. 7650 depositata il 24 giugno 2022 – Non sussiste il diritto al rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata mensilmente per gli anni dal 2016 al 2020. Ciò in quanto la direttiva CE 118/08, che disciplina il regime dei prodotti sottoposti ad accisa e suggerisce l’abolizione dell’imposta, non è esecutiva, pertanto gli stati membri hanno un potere discrezionale circa l’ulteriore tassazione dei medesimi prodotti

Non sussiste il diritto al rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata mensilmente per gli anni dal 2016 al 2020. Ciò in quanto la direttiva CE 118/08, che disciplina il regime dei prodotti sottoposti ad accisa e suggerisce l’abolizione dell’imposta, non è esecutiva, pertanto gli stati membri hanno un potere discrezionale circa l’ulteriore tassazione dei medesimi prodotti

Corte di Cassazione sentenza n. 25632 depositata il 31 agosto 2022 – Ai fini della tassabilità delle aree scoperte rileva esclusivamente la natura operativa delle stesse, intesa quale idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all’area principale già tassata e di cui, tenuto conto della destinazione funzionale, non rappresentano una mera estensione; le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”, e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione

Ai fini della tassabilità delle aree scoperte rileva esclusivamente la natura operativa delle stesse, intesa quale idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale già tassata e di cui, tenuto conto della destinazione funzionale, non rappresentano una mera estensione; le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione

Corte di Cassazione sentenza n. 25631 depositata il 31 agosto 2022 – Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Corte di Cassazione ordinanza n. 24462 depositata l’ 8 agosto 2022 – In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza, per le abitazioni principali, dell’esenzione introdotta dall’art. 1 L. 93/2008 nei limiti della quota posseduta, occorre che «in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza sono equiparate alle abitazioni principali

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza, per le abitazioni principali, dell’esenzione introdotta dall’art. 1 L. 93/2008 nei limiti della quota posseduta, occorre che «in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza sono equiparate alle abitazioni principali

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