Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 3, sentenza n. 7650 depositata il 24 giugno 2022
Il diniego di rimborso per l’IRBA versata
Non sussiste il diritto al rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata mensilmente per gli anni dal 2016 al 2020. Ciò in quanto la direttiva CE 118/08, che disciplina il regime dei prodotti sottoposti ad accisa e suggerisce l’abolizione dell’imposta, non è esecutiva, pertanto gli stati membri hanno un potere discrezionale circa l’ulteriore tassazione dei medesimi prodotti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 20.07.2021 la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto da parte dell’ufficio un tacito diniego del rimborso richiesto in data 10 aprile 2020 per un importo di Euro 56.266,94 per gli anni dal 2016 al 2020, versato a favore della Regione Lazio a titolo di IRBA (imposta regionale sulla benzina per autotrazione), così come indicato nell’atto introduttivo.
Riferiva, altresì, che l’atto in oggetto era da ritenersi illegittimo per mancato riconoscimento della spettanza del rimborso nonché per violazione di legge; aggiungeva che trattavasi di violazione dell’art.14, D.Lgs. 504/95 in quanto l’accisa va rimborsata laddove indebitamente versata; che aveva richiesto il rimborso delle somme mensilmente versate, come da prospetto allegato ; che la normativa CE (direttiva 118/08) escludeva il versamento di tali imposte; che tale normativa andava applicata nella fattispecie ; chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il diritto al rimborso richiesto.
Si costituivano l’ufficio e la Regione Lazio, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza datata 22.04.2022 il collegio emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Commissione che il ricorso è infondato.
Innanzitutto l’ufficio e la Regione Lazio hanno idoneamente motivato le ragioni alta base del diniego del rimborso richiesto, specificando che la direttiva CE 118/08- la quale suggeriva l’abolizione dell’imposta -non è esecutiva, ragione per cui gli Stati membri hanno un potere discrezionale circa l’ulteriore tassazione di beni sottoposti ad accisa.
Trattasi, peraltro di tributi diretti alle Regioni e regolati dagli stessi enti territoriali che non hanno efficacia retroattiva; la Regione Lazio ha istituito il tributo nell’anno 2011, per cui l’imposta è dovuta nella fattispecie.
In tal senso il collegio ritiene di condividere quanto già deciso da altre sezioni della C.T.P. di Roma (ex multis, 3165/16/20) che hanno rigettato l’istanza di rimborso su questioni similari.
Parimenti non si ravvisano elementi per ritenere contrastante con il dettato Costituzionale (artt. 3, 53, 117 e 119 Cost.) il tributo IRBA in quanto il cd. Federalismo Fiscale ha legittimato trattamenti fiscali differenziati in ragione della potestà normativa riconosciuta ad ogni singola Regione.
Quanto, infine, all’intervenuta abrogazione dell’IRBA a seguito della legge di bilancio 2021 così come esplicitata dall’opponente si osserva che la medesima non esplica, tuttavia, effetti retroattivi, trattandosi nella fattispecie di istanza relativa agli anni precedenti (dal 2016 al 2020).
In conclusione, non essendovi stata violazione della normativa nella fattispecie , né essendo stata adottata l’IRBA in violazione del diritto comunitario, a differenza di quanto sostenuto dalla società ricorrente, il ricorso va respinto.
Sussistono giustificati motivi, data la natura delle questioni trattate ed il contrasto giurisprudenziale di merito, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, sezione 6, sentenza n. 53 depositata il 14 gennaio 2020 - L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è illegittima
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 luglio 2022, n. 23490 - Le disposizioni della Direttiva 2008/104 sul lavoro tramite agenzia interinale, pur non imponendo agli Stati membri l’adozione di una determinata normativa in materia, obbliga tuttavia gli stessi Stati…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20042 depositata il 13 luglio 2023 - In tema di rimborso delle accise su gasolio per autotrazione, l'avviso di pagamento è atto accertativo-impositivo del tributo idoneo alla revoca del silenzio assenso maturato, per effetto…
- Ripristino aliquote di accisa su prodotti sottoposti ad accisa a decorrere dal 1° gennaio 2023 - Prodotti energetici usati come carburanti - Regimi impositivi della birra - Differimento imposte di consumo - Circolare n. 1 del 10 gennaio 2023 dell'AGENZIA delle…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 23 aprile 2020, n. C-401/18 - Il soggetto passivo che effettua un trasporto intracomunitario unico di beni in regime di sospensione dall’accisa, con l’intenzione di acquistare tali beni ai fini della sua attività economica…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 giugno 2021, n. 15198 - In tema di ICI, le delibere con le quali il Consiglio comunale, ex art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Impugnazione del verbale di disposizione emesso ai
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…
- Valido l’accertamento fondato su valori OMI
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17189 depositata il 15 giugno 2023, in…
- Possono essere sequestrate somme anche su c/c inte
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34551 depositata l…
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…