tributi locali

Corte di Cassazione ordinanza n. 22477 depositata il 18 luglio 2022 – In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo

In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 3, sentenza n. 7650 depositata il 24 giugno 2022 – Non sussiste il diritto al rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata mensilmente per gli anni dal 2016 al 2020. Ciò in quanto la direttiva CE 118/08, che disciplina il regime dei prodotti sottoposti ad accisa e suggerisce l’abolizione dell’imposta, non è esecutiva, pertanto gli stati membri hanno un potere discrezionale circa l’ulteriore tassazione dei medesimi prodotti

Non sussiste il diritto al rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) versata mensilmente per gli anni dal 2016 al 2020. Ciò in quanto la direttiva CE 118/08, che disciplina il regime dei prodotti sottoposti ad accisa e suggerisce l’abolizione dell’imposta, non è esecutiva, pertanto gli stati membri hanno un potere discrezionale circa l’ulteriore tassazione dei medesimi prodotti

Corte di Cassazione sentenza n. 25632 depositata il 31 agosto 2022 – Ai fini della tassabilità delle aree scoperte rileva esclusivamente la natura operativa delle stesse, intesa quale idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all’area principale già tassata e di cui, tenuto conto della destinazione funzionale, non rappresentano una mera estensione; le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”, e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione

Ai fini della tassabilità delle aree scoperte rileva esclusivamente la natura operativa delle stesse, intesa quale idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale già tassata e di cui, tenuto conto della destinazione funzionale, non rappresentano una mera estensione; le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione

Corte di Cassazione sentenza n. 25631 depositata il 31 agosto 2022 – Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Corte di Cassazione ordinanza n. 24462 depositata l’ 8 agosto 2022 – In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza, per le abitazioni principali, dell’esenzione introdotta dall’art. 1 L. 93/2008 nei limiti della quota posseduta, occorre che «in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza sono equiparate alle abitazioni principali

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza, per le abitazioni principali, dell’esenzione introdotta dall’art. 1 L. 93/2008 nei limiti della quota posseduta, occorre che «in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza sono equiparate alle abitazioni principali

Corte di Cassazione ordinanza n. 23328 depositata il 26 luglio 2022 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di area edificabile di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la  vocazione  edificatoria,  sicché  la  presenza  di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di area edificabile di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la  vocazione  edificatoria,  sicché  la  presenza  di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili

Corte di Cassazione sentenza n. 21956 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di TARSU , nel caso in cui la rettifica venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che, integrati con gli  atti  generali,  quali  le  delibere  comunali  o  altri regolamenti comunali – che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili – risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene   determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata

In tema di TARSU , nel caso in cui la rettifica venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che, integrati con gli  atti  generali,  quali  le  delibere  comunali  o  altri regolamenti comunali - che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, perché si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili - risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene   determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata

Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sezione n. 19, sentenza n. 3742 depositata il 2 maggio 2022 – Nei comuni in dissesto, la deliberazione delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte nella misura massima consentita deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissesto e non ha effetto retroattivo

Nei comuni in dissesto, la deliberazione delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte nella misura massima consentita deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissesto e non ha effetto retroattivo

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