tributi locali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15247 – L’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto è da considerare forma pubblicitaria imponibile quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa

L'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto è da considerare forma pubblicitaria imponibile quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2020, n. 14279 – In tema di determinazione dell’IMU, la base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 13, commi 4 e 5, del d.l. n. 201/2011, è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione dell’aliquota al 25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono

In tema di determinazione dell'IMU, la base imponibile, costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 13, commi 4 e 5, del d.l. n. 201/2011, è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione dell'aliquota al 25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 luglio 2020, n. 14042 – I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastagli nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita

I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastagli nella categoria "D/1-Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita

Commissione Tributaria Regionale per l’Umbria, sezione 3, sentenza n. 43 depositata il 17 gennaio 2020 – Alla società agricola semplice compete l’esenzione dal pagamento dell’IMU quando almeno uno dei soci della stessa sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale

Alla società agricola semplice compete l’esenzione dal pagamento dell’IMU quando almeno uno dei soci della stessa sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale

Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sezione 21, sentenza n. 150 depositata l’ 8 gennaio 2020 – I fondi comuni d’investimento, non possono essere soggetti passivi IMU, disciplinati nel T.u.f (d. lgs. n. 5811998, e successive modificazioni), sono privi di autonoma soggettività giuridica, costituendo patrimoni separati della società di gestione del risparmio non costituendo autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici

I fondi comuni d'investimento, non possono essere soggetti passivi IMU, disciplinati nel T.u.f (d. lgs. n. 5811998, e successive modificazioni), sono privi di autonoma soggettività giuridica, costituendo patrimoni separati della società di gestione del risparmio non costituendo autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 luglio 2020, n. 14043 – In tema di ICI, delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b) e 9, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 può beneficiare, quale coltivatore diretto, il proprietario di un terreno avente qualità agricola

In tema di ICI, delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b) e 9, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 può beneficiare, quale coltivatore diretto, il proprietario di un terreno avente qualità agricola

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