tributi locali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18058 – L’IVA sulla c.d. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo ed in tema di IVA non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA

L'IVA sulla c.d. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo ed in tema di IVA non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 agosto 2020, n. 18013 – La tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall’art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972

La tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972

Corte di Cassazione ordinanza n. 16991 depositata il 13 agosto 2020 – La mancata utilizzazione della struttura alberghiera in questione per alcuni mesi dell’anno di per sè non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2

La mancata utilizzazione della struttura alberghiera in questione per alcuni mesi dell'anno di per sè non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2

Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, sezione n. 2, sentenza n. 1156 depositata il 17 giugno 2020 – In tema di TARSU, il giudice tributario, nell’am­bito della cognizione dei motivi di impugnazione contro l’atto impositivo, ha il po­tere-dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera comunale presupposta, qua­lora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui all’art. 5 della L. n. 2248 del 1865, All. E., con l’unico limite dell’eventuale giudicato amministativo che abbia affermato la legittimità di tale delibera

In tema di TARSU, il giudice tributario, nell'am­bito della cognizione dei motivi di impugnazione contro l'atto impositivo, ha il po­tere-dovere di disapplicare, anche d'ufficio, la delibera comunale presupposta, qua­lora sia illegittima, in applicazione del principio generale di cui all'art. 5 della L. n. 2248 del 1865, All. E., con l'unico limite dell'eventuale giudicato amministativo che abbia affermato la legittimità di tale delibera

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15247 – L’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto è da considerare forma pubblicitaria imponibile quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa

L'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto è da considerare forma pubblicitaria imponibile quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2020, n. 14279 – In tema di determinazione dell’IMU, la base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 13, commi 4 e 5, del d.l. n. 201/2011, è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione dell’aliquota al 25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono

In tema di determinazione dell'IMU, la base imponibile, costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 13, commi 4 e 5, del d.l. n. 201/2011, è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione dell'aliquota al 25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono

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