CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3268 – L’esenzione ICI prevista per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali dell’ente e non quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone
l’esenzione lei prevista dall'art. 7, comma 1^ lett. A), d.lgs. 504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"spetta soltanto se l'immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente e, evidentemente, tale ipotesi non ricorre In caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone"