COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Veneto sez. V sentenza n. 524 depositata il 24 giugno 2019 – Le spese di sponsorizzazione sono assistiti da presunzione assoluta di deducibilità ai sensi dell’art. 90 della legge 289/2002 fino all’importo di € 200.000,00, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato abbia posto in essere una attività promozionale
Le spese di sponsorizzazione sono assistiti da presunzione assoluta di deducibilità ai sensi dell'art. 90 della legge 289/2002 fino all'importo di € 200.000,00, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor e il soggetto sponsorizzato abbia posto in essere una attività promozionale La cessione di un marchio da parte di un privato non è tassabile non potendo essere equiparata all'assunzione di un obbligo di fare, non fare e permettere, che è presupposto necessario e sufficiente per l'assoggettamento a tassazione