CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26382 – Nel consolidato fiscale la scelta del trasferimento dell’eccedenza degli interessi passivi indeducibili al consolidato nazionale, è espressione di volontà negoziale, come tale irretrattabile, il contribuente, in caso di errore, potrà farlo valere in giudizio, ai sensi degli artt. 1427 e ss. cod. civ., sempre che ne provi l’essenzialità e la obiettiva riconoscibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria