TUIR

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 gennaio 2019, n. 1775 – Nei casi di finanziamento erogato da ente pubblico, gli interessi attivi maturati sul conto di deposito bancario costituiscono ricavi, soggetti ad imposizione, ove il destinatario non assuma la qualità di gestore di fondo rotativo ma sia l’utilizzatore delle somme per la realizzazione delle opere

nel processo tributario, la disposizione di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più applicabile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1831 – L’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta

la prova della consapevolezza dell'evasione, peraltro, non richiede che l'Amministrazione finanziaria provi la partecipazione del soggetto all'accordo criminoso od anche la sua piena consapevolezza della frode ma che essa dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi;

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2144 – Il trasferimento di un calciatore è un atto che rientra nella gestione di una squadra di calcio, rappresentando un evento collegato all’attività ordinaria della società sportiva, sicché le plusvalenze derivanti dall’alienazione di immobilizzazioni, quando la cessione del bene costituisce un evento ordinario della gestione dell’impresa, fanno parte dei proventi ed oneri della gestione “ordinaria” accessoria

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 213 del 19-12-2001, ha, invece, optato per la diversa tesi della sussistenza della plusvalenza, in quanto trattasi di cessione del contratto, come del resto espressamente previsto all'art. 5 comma 2 della legge 91 del 1981. Oggetto del contratto è il diritto alla prestazione sportiva esclusiva per la durata del contratto stesso dietro corrispettivo. Il diritto all'utilizzo esclusivo deve essere considerato un bene immateriale strumentale. Trattasi di una immobilizzazione, in quanto non esaurisce la propria utilità in un solo esercizio, ma manifesta i suoi benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi, assimilabile ai beni immateriali, ammortizzabile ai sensi dell'art. 68 d.p.r. 917/1986. Pertanto, il compenso derivante dalla cessione del bene immateriale strumentale genera plusvalenza o minusvalenza.il trasferimento di un calciatore rientra poi nella gestione ordinaria "accessoria" di una società sportiva

Piano di welfare aziendale – Articoli 51, comma 2, lettere f) e f-bis) e 95 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Risposta 25 gennaio 2019, n. 10 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 25 gennaio 2019, n. 10 Articoli 51, comma 2, lettere f) e f-bis) e 95 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Piano di welfare aziendale Quesito L’istante rappresenta di essere una società gestita da un amministratore unico, percettore di un compenso fiscalmente inquadrabile tra i [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1945 – Accertamento – Rendimento degli accantonamenti del fondo impiegati sul mercato

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1945 Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Rendimento degli accantonamenti del fondo impiegati sul mercato - Riscossione Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della CTR del Piemonte, emessa a seguito di rinvio (Cass. n. 22152/2013), al fine di accertare - sulla base [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 gennaio 2019, n. 1783 – In tema di acquisti e cessioni in evasione d’imposta , quelle di cui al d.P.R. n. 441 del 1997 sono presunzioni legali relative ma c.d. «miste», per cui il contribuente, entro limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti la dimostrazione e non mera allegazione, di legittima fuoriuscita dei beni dal circuito aziendale o di legittimo ingresso degli stessi

In tema di acquisti e cessioni in evasione d'imposta (nella specie, IVA), quelle di cui al d.P.R. n. 441 del 1997 sono presunzioni legali relative ma c.d. «miste», in quanto strutturate in modo da consentire, entro limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti la dimostrazione e non mera allegazione, da parte del contribuente, di legittima fuoriuscita dei beni dal circuito aziendale o di legittimo ingresso degli stessi. Nel caso in cui il ricorrente alleghi l'impiego dei beni per la produzione, il vincolo probatorio in esame è però riferito meramente all'oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del citato d.P.R. n. 441 del 1997, non essendo previsto per tale ipotesi anche un vincolo inerente i mezzi di prova esperibili; sicché, in tale caso, l'onere probatorio in esame può essere assolto anche mediante l'esperimento di mezzi di prova differenti da quelli contemplati dal citato decreto e, quindi, anche mediante presunzioni semplici, purché all'esito del procedimento logico-inferenziale di cui all'art. 2729 c.c. ed in base ad obiettivi riscontri suscettibili di valutazione da parte del giudice di merito con apprezzamento, in fatto, non censurabile in sede di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 gennaio 2019, n. 1778 – I contributi economici erogati a società controllatela sono deducibili nell’arco temporale quinquennale appare coerente con i criteri di valutazione espressi dall’art. 2426, n. 5, c.c., secondo cui i costi di sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale

In caso di operazioni «triangolari», ai fini dell'esenzione d'imposta di cui all'art. 8, primo comma, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è onere del contribuente provare che le operazioni, fin dalla loro origine e nella loro rappresentazione documentale, siano state volute, secondo la comune volontà degli originari contraenti, come cessioni nazionali in vista del trasporto a cessionario residente all'estero

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1795 – Costituiscono spese di pubblicità gli esborsi sopportati per il viaggio e l’alloggio nei vari alberghi della città e di ristorazione dei giornalisti chiamati a presenziare alla mostra e delle personalità invitate a parteciparvi al fine di darle lustro o, comunque, per focalizzare su di essa la attenzione generale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1795 Tributi - Imposte dirette ed IVA - Reddito d’impresa - Deducibilità e detraibilità - Principio di inerenza - Costi di organizzazione evento celebrativo della moda dell'abbigliamento - Stringente legame eziologico con i ricavi - Componenti direttamente afferenti l'attività d'impresa Rilevato che l'Agenzia delle Entrate ricorre [...]

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