TUIR

Trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all’estero – Articolo 51, comma 8-bis del Tuir – Risposta n. 428 del 12 settembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 428 del 12 settembre 2023 Trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all'estero - Articolo 51, comma 8-bis del Tuir Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Istante (di seguito, anche la ''Società istante'') è una società commerciale facente parte dell'omonimo [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25384 depositata il 29 agosto 2023 – L’ordinamento tributario italiano, per evitare una doppia imposizione economica sul piano interno, prevede, simmetricamente, la tassazione in capo al coniuge o ex coniuge accipiens, degli assegni periodici di separazione o divorzili, nonché la deducibilità del corrispondente importo dalla base imponibile del solvens; il “principio di simmetria” che governa il trattamento fiscale degli assegni di separazione e divorzio versati al coniuge o all’ex coniuge ha valenza generale solo per il diritto interno

L'ordinamento tributario italiano, per evitare una doppia imposizione economica sul piano interno, prevede, simmetricamente, la tassazione in capo al coniuge o ex coniuge accipiens, degli assegni periodici di separazione o divorzili, nonché la deducibilità del corrispondente importo dalla base imponibile del solvens; il "principio di simmetria" che governa il trattamento fiscale degli assegni di separazione e divorzio versati al coniuge o all'ex coniuge ha valenza generale solo per il diritto interno

Trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato in gran parte da premi di produttività o incentivi all’attività d’istituto – Risposta n. 425 del 8 settembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 425 del 8 settembre 2023 Trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato in gran parte da premi di produttività o incentivi all'attività d'istituto Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Il Fondo di previdenza istante [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 423 depositata il 12 giugno 2023 – In caso di omesso versamento di imposte derivanti da redditi prodotti da beni soggetti a usufrutto legale ai sensi dell’art. 4 co., 1 lett. c) del Tuir, il genitore ha la possibilità di dedurre dalla propria dichiarazione le somme già versate in nome del figlio minorenne

In caso di omesso versamento di imposte derivanti da redditi prodotti da beni soggetti a usufrutto legale ai sensi dell’art. 4 co., 1 lett. c) del Tuir, il genitore ha la possibilità di dedurre dalla propria dichiarazione le somme già versate in nome del figlio minorenne

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 24901 depositata il 21 agosto 2023 – I costi, per essere ammessi in deduzione, quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e, dunque, devono essere opportunamente documentati, in modo tale che dalla documentazione relativa si possa ricavare l’inerenza del bene o servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso. Pertanto spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa

I costi, per essere ammessi in deduzione, quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e, dunque, devono essere opportunamente documentati, in modo tale che dalla documentazione relativa si possa ricavare l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso. Pertanto spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa

Chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e di trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale (articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) – Circolare n. 26/E del 29 agosto 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Circolare n. 26/E del 29 agosto 2023 Chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e di trattamento integrativo speciale previsto [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 7, sentenza n. 421 depositata il 1° giugno 2023 – Ai sensi dell’art. 10 co. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, un residente francese può ottenere il rimborso del credito di imposta nel caso in cui dimostri che, per lo stesso fatto economico, sia soggetto a prelievo fiscale sia nello stato di residenza che in quello della fonte

Ai sensi dell'art. 10 co. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, un residente francese può ottenere il rimborso del credito di imposta nel caso in cui dimostri che, per lo stesso fatto economico, sia soggetto a prelievo fiscale sia nello stato di residenza che in quello della fonte

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