TUIR

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27352 depositata il 26 settembre 2023 – In tema di imposte sui redditi di impresa, l’art. 66, comma 3, TUIR – al quale è connesso per quanto qui interesse l’art. 75 TUIR, ambedue nella formulazione vigente ratione temporis – va interpretato nel senso che il periodo di competenza per operare correttamente la deduzione delle perdite sui crediti deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che questi non possono più essere soddisfatti, materializzandosi in tale momento gli elementi “certi e precisi” della loro irrecuperabilità

In tema di imposte sui redditi di impresa, l'art. 66, comma 3, TUIR - al quale è connesso per quanto qui interesse l'art. 75 TUIR, ambedue nella formulazione vigente ratione temporis - va interpretato nel senso che il periodo di competenza per operare correttamente la deduzione delle perdite sui crediti deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che questi non possono più essere soddisfatti, materializzandosi in tale momento gli elementi "certi e precisi" della loro irrecuperabilità

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27344 depositata il 26 settembre 2023 – In tema di imposte sui redditi, l’art. 66 (attuale 101), comma 3, TUIR prevedendo che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente, anche in relazione alle cessioni pro soluto, l’onere di allegare e documentare gli elementi de quibus, che non possono tautologicamente esaurirsi nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto, ma devono riguardare le ragioni che hanno consigliato l’operazione ed il conseguente recupero solo parziale, dovendosi escludere, al di fuori dell’ipotesi del debitore assoggettato a procedure concorsuali, l’esistenza di qualsiasi automatismo di deducibilità delle perdite

In tema di imposte sui redditi, l'art. 66 (attuale 101), comma 3, TUIR prevedendo che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente, anche in relazione alle cessioni pro soluto, l'onere di allegare e documentare gli elementi de quibus, che non possono tautologicamente esaurirsi nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto, ma devono riguardare le ragioni che hanno consigliato l'operazione ed il conseguente recupero solo parziale, dovendosi escludere, al di fuori dell'ipotesi del debitore assoggettato a procedure concorsuali, l'esistenza di qualsiasi automatismo di deducibilità delle perdite

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26671 depositata il 15 settembre 2023 – Ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile su cui calcolare la plusvalenza tassabile – costituita dalla differenza fra il valore dell’immobile al momento del trasferimento e il prezzo di acquisto originario – non può quindi essere depurata delle passività connesse ad ipoteche

Ove i conferenti siano persone fisiche, la base imponibile su cui calcolare la plusvalenza tassabile - costituita dalla differenza fra il valore dell'immobile al momento del trasferimento e il prezzo di acquisto originario - non può quindi essere depurata delle passività connesse ad ipoteche

Obbligazioni emesse da società estera oggetto di fusione per incorporazione in società residente – Regime fiscale degli interessi e altri proventi – Articolo 2 decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239 – Risposta n. 434 del 26 settembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 434 del 26 settembre 2023 Obbligazioni emesse da società estera oggetto di fusione per incorporazione in società residente - Regime fiscale degli interessi e altri proventi - Articolo 2 decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26368 depositata il 12 settembre 2023 – In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’ art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica e che sia rispettato il limite quantitativo di spesa, ed inoltre che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponso ed il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all' art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica e che sia rispettato il limite quantitativo di spesa, ed inoltre che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponso ed il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25148 depositata il 23 agosto 2023 – Ove il ricorrente in cassazione abbia lamentato un travisamento della prova, solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere  l’ipotesi  contenuta  nella  censura;  infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale

Ove il ricorrente in cassazione abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere  l'ipotesi  contenuta  nella  censura;  infatti, il travisamento della prova implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26396 depositata il 12 settembre 2023 – In tema di imposte sui redditi, non ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro deve considerarsi di natura retributiva, e perciò assoggettabile, ai sensi tanto dell’art. 48 d.p.r. n. 597/1973, che dell’art. 48 del tuir del 1986, a ritenuta IRPEF, salve le eccezioni dagli stessi articoli previste. Assumono infatti funzione risarcitoria, e non retribuiva, le somme corrisposte al dipendente in relazione all’attribuzione di incarichi che comportino spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa, e quindi tali da rendere l’incarico in questione depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscano pari retribuzione in relazione ad incombenze diverse, non potendosi ravvisare alcuna ragione ostativa all’applicazione del principio nella modalità del rimborso quando le prestazioni fuori sede siano state dal dipendente effettivamente rese

In tema di imposte sui redditi, non ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro deve considerarsi di natura retributiva, e perciò assoggettabile, ai sensi tanto dell'art. 48 d.p.r. n. 597/1973, che dell’art. 48 del tuir del 1986, a ritenuta IRPEF, salve le eccezioni dagli stessi articoli previste. Assumono infatti funzione risarcitoria, e non retribuiva, le somme corrisposte al dipendente in relazione all'attribuzione di incarichi che comportino spese superiori a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa, e quindi tali da rendere l'incarico in questione depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscano pari retribuzione in relazione ad incombenze diverse, non potendosi ravvisare alcuna ragione ostativa all'applicazione del principio nella modalità del rimborso quando le prestazioni fuori sede siano state dal dipendente effettivamente rese

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25690 depositata il 4 settembre 2023 – In base all’art. 2, comma 2, tuir., ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile

In base all'art. 2, comma 2, tuir., ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile

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