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Corte di Cassazione ordinanza n. 21958 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di I.V.A., nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti, recuperando l’imposta non versata, la non imponibilità della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso [nella specie per difetto del presupposto dell’introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro] […], grava sul cedente la prova dello stesso», a tal fine non essendo sufficiente che l’interessato abbia «richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito [all’impresa estera] da altro Stato membro, trattandosi di adempimenti formali prescritti per agevolare il successivo controllo», essendo invece necessario che «verifichi, con la diligenza dell’operatore commerciale professionale, le caratteristiche di affidabilità della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, ponendo in essere un comportamento apprezzabile in termini di buona fede

In tema di I.V.A., nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria contesti, recuperando l'imposta non versata, la non imponibilità della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso [nella specie per difetto del presupposto dell'introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro] [...], grava sul cedente la prova dello stesso», a tal fine non essendo sufficiente che l'interessato abbia «richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito [all'impresa estera] da altro Stato membro, trattandosi di adempimenti formali prescritti per agevolare il successivo controllo», essendo invece necessario che «verifichi, con la diligenza dell'operatore commerciale professionale, le caratteristiche di affidabilità della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, ponendo in essere un comportamento apprezzabile in termini di buona fede

Commissione Tributaria Regionale per le Marche, sezione n. 1, sentenza n. 385 depositata il 6 aprile 2022 – In caso di “differenze inventariali”, ovvero differenze registrabili tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, di cui all’art. 4 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, annoverabili tra le presunzioni legali cosiddette “miste”, che consentono, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti a fini antielusivi, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, il quale sarà tenuto a provare, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del d. P.R. n. 441 del 1997, che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino è frutto dell’impiego produttivo dei beni (impiegati per la produzione, perduti o distrutti…) – e non di cessioni o acquisizioni non contabilizzate.

In caso di "differenze inventariali", ovvero differenze registrabili tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, di cui all'art. 4 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, annoverabili tra le presunzioni legali cosiddette "miste", che consentono, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti a fini antielusivi, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, il quale sarà tenuto a provare, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del d. P.R. n. 441 del 1997, che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino è frutto dell'impiego produttivo dei beni (impiegati per la produzione, perduti o distrutti...) - e non di cessioni o acquisizioni non contabilizzate.

Corte di Cassazione ordinanza n. 22337 depositata il 15 luglio 2022 – Affinché un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possa essere assoggettato a tassazione separata occorre, innanzitutto, che gli emolumenti siano “arretrati”, e cioè riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono maturati, trovando applicazione soltanto ai proventi percepiti in ritardo per effetto di ragioni di carattere giuridico, provvedimenti amministrativi o per effetto “di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”, idonee a fare ritenere che il ritardo nel pagamento non sia conseguenza di uno strumentale accordo delle parti. Per cui è erronea la tesi che ancora la qualità di “arretrato” del compenso al mero superamento, nella sua corresponsione, della data del 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione

Affinché un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possa essere assoggettato a tassazione separata occorre, innanzitutto, che gli emolumenti siano "arretrati", e cioè riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono maturati, trovando applicazione soltanto ai proventi percepiti in ritardo per effetto di ragioni di carattere giuridico, provvedimenti amministrativi o per effetto "di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti", idonee a fare ritenere che il ritardo nel pagamento non sia conseguenza di uno strumentale accordo delle parti. Per cui è erronea la tesi che ancora la qualità di "arretrato" del compenso al mero superamento, nella sua corresponsione, della data del 12 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 26822 del 12 settembre 2022  – In tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazione applicabile ratione temporis alle stock option va individuata in quella vigente al momento dell’esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, a prescindere dal momento in cui l’opzione sia stata offerta, atteso che l’operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio di tale diritto mediante l’acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio al prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato

In tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazione applicabile ratione temporis alle stock option va individuata in quella vigente al momento dell’esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, a prescindere dal momento in cui l’opzione sia stata offerta, atteso che l’operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio di tale diritto mediante l’acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio al prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato

Rendita finanziaria – Redditi di capitale, articolo 44, comma 1, lettera g-quater) del Tuir – Risposta n. 339 del 23 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 339 del 23 giugno 2022 Rendita finanziaria - Redditi di capitale, articolo 44, comma 1, lettera g-quater) del Tuir Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  L'Istante (di seguito, anche "Moglie") rappresenta che, in data 23 luglio 2019, congiuntamente al coniuge (di seguito [...]

Chiarimenti in materia di riporto delle posizioni fiscali nelle operazioni di scissione – Articolo 173, comma 10, del Tuir – Circolare n. 31/E del 1° agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Circolare n. 31/E del 1° agosto 2022 Chiarimenti in materia di riporto delle posizioni fiscali nelle operazioni di scissione – Articolo 173, comma 10, del Tuir Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alla disciplina del riporto delle posizioni fiscali nelle operazioni di scissione. Al riguardo, l’articolo 173, comma [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26390 – La qualificazione di reddito di impresa dipende dal requisito soggettivo dell’esercizio dell’impresa commerciale da parte del percipiente a prescindere da qualsiasi altro diverso requisito ed inoltre per poter scindere (e diversificare nel trattamento fiscale) le componenti del reddito d’impresa di un soggetto straniero e privo di autonoma organizzazione nel territorio dello Stato, è necessaria una specifica disposizione di legge

La qualificazione di reddito di impresa dipende dal requisito soggettivo dell’esercizio dell’impresa commerciale da parte del percipiente a prescindere da qualsiasi altro diverso requisito ed inoltre per poter scindere (e diversificare nel trattamento fiscale) le componenti del reddito d'impresa di un soggetto straniero e privo di autonoma organizzazione nel territorio dello Stato, è necessaria una specifica disposizione di legge

Corte di Cassazione ordinanza n. 21601 depositata il 7 luglio 2022 – In base ai principi contabili sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori , la cui automatica maturazione, indipendentemente da impulsi volontaristici, impone, in virtù del principio di competenza, l’imputazione degli stessi nell’esercizio in cui sono maturati. Diversamente la disciplina tributaria prevede che per gli interessi corrispettivi, l’art. 109, comma 2, lett. b), (già art.56) d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che per gli interessi corrispettivi si considerano conseguiti […] alla data di maturazione dei corrispettivi; mentre interessi moratori, l’art. 109, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che, in deroga al comma 1, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti», applicandosi per essi il principio di cassa e non quello di competenza

In base ai principi contabili sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori , la cui automatica maturazione, indipendentemente da impulsi volontaristici, impone, in virtù del principio di competenza, l’imputazione degli stessi nell’esercizio in cui sono maturati. Diversamente la disciplina tributaria prevede che per gli interessi corrispettivi, l’art. 109, comma 2, lett. b), (già art.56) d.P.R. n. 917 del 1986 stabilisce che per gli interessi corrispettivi si considerano conseguiti […] alla data di maturazione dei corrispettivi; mentre interessi moratori, l’art. 109, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che, in deroga al comma 1, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti», applicandosi per essi il principio di cassa e non quello di competenza

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