Ancora, il testo dell’articolo 182-ter, come modificato dalla legge 232/2016, che nei casi in cui il debito tributario o contributivo sia assistito da un privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; tale previsione normativa è finalizzata, pertanto, a garantire un migliore trattamento dei debiti tributari o contributivi rispetto ai creditori di privilegio inferiore, che si sostanzierà non nella sola maggior percentuale di pagamento, ma bensì anche nelle tempistiche e nella tipologia delle garanzie offerte nell’ambito della procedura.

Il nuovo contenuto dell’articolo 182-ter statuisce che in presenza di un pagamento parziale di un debito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo dovrà essere sempre inserita in un’apposita classe, e non “confusa” con gli altri creditori chirografari.

Nel caso in cui il debito tributario o contributivo abbia natura chirografaria, il trattamento riconosciuto nella proposta concordataria non potrà essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole;  pertanto, con la nuova disciplina di cui all’articolo 182-ter L.F., ai debiti tributari o contributivi di natura chirografaria, in presenza di classi, dovrà essere riconosciuto il trattamento migliore o quantomeno uguale (si presume in termini di percentuale di soddisfazione e di tempistiche di pagamento) rispetto a quello proposto agli altri creditori chirografari classati.

Pertanto, con decorrenza 2 gennaio 2017, è possibile affermare che la transazione fiscale di cui al citato articolo 182-ter può riguardare, nell’ambito di un concordato ovvero di un accordo di ristrutturazione del debito, anche lo stralcio del debito IVA e delle ritenute, in ragione della collocazione preferenziale del debito, avuto ovviamente riguardo al ricavato in caso di liquidazione indicato nell’attestazione del professionista indipendente; resta inteso che il consenso del Fisco non sarà indispensabile per l’omologazione della procedura, essendo sempre sufficiente il raggiungimento del voto favorevole della maggioranza dei creditori (calcolata sulla base dell’ammontare del debito e non per teste). Quindi, in presenza di un concordato ovvero di un accordo di ristrutturazione del debito che prevedano lo stralcio di debiti tributari privilegiati, quali l’IVA o le ritenute, laddove siano raggiunte le maggioranze di legge, l’eventuale voto negativo da parte del Fisco non impedirà l’omologa della procedura.

Si precisa, infine, che nella composizione della crisi da sovraindebitamento è ancora necessario prevedere il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute, non essendo stato modificato l’articolo 7, comma 1, della L. 3/2012 e, pertanto, ci sia auspica un veloce intervento del legislatore in tal senso.