AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 79 del 25 marzo 2024
Trattamento fiscale ai fini Iva applicabile a servizi erogati nell’ambito di un aeroporto
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Comune istante rappresenta di essere proprietario di un complesso aeroportuale aperto al traffico di aviazione generale dell’Area Schengen.
Il Comune rappresenta che, a seguito della morosità maturata negli anni dal concessionario è stata disposta l’ordinanza di sgombero e che, a partire dalla data (…) gestisce direttamente l’Aeroporto.
L’Aeroporto è disciplinato da un Regolamento di scalo, approvato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione civile (ENAC).
L’articolo (…) del Regolamento prevede che tutti coloro che effettuino arrivi, partenze e soste di aeromobili sull’Aeroporto sono tenuti al pagamento delle tariffe fissate.
Con delibera della Giunta comunale (…), sono stati approvati, a decorrere dal (…), gli importi a carico dei proprietari degli aeromobili da corrispondere in relazione ai seguenti ”servizi aeroportuali”:
”approdo/partenza”;
”stazionamento sul piazzale scoperto all’interno di hangar”;
altri servizi (”apertura anticipata o chiusura posticipata dell’aeroporto”).
Ciò premesso, il Comune chiede di conoscere se detti importi siano da assoggettare ad Iva.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che le entrate derivanti dalla gestione dell’Aeroporto non rientrino nel campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, che esclude dall’ambito di applicazione dell’Iva le attività di pubblica autorità effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti di diritto pubblico.
Al riguardo evidenzia che nel sedime aeroportuale l’attività principale svolta è il servizio di elisoccorso, che viene garantito H24 dall’Azienda USL territoriale competente.
Il resto del sedime è destinato all’approdo e decollo di aeromobili di ridotte dimensioni (la pista in erba è lunga 510 metri) e al loro stazionamento.
Gli importi indicati nel Regolamento sono incassati dal personale presente nello scalo, che garantisce apertura e chiusura (orario 917), limitandosi a registrare arrivi e partenze, senza offrire alcun tipo di servizio aggiuntivo all’utenza.
L’Istante ritiene che le entrate derivanti dai servizi sopra citati non abbiano rilevanza Iva poiché non sussisterebbe:
a) il presupposto oggettivo in quanto non si tratterebbe di corrispettivi per un servizio reso dal Comune, ma di una sorta di canone per il mero utilizzo temporaneo di suolo pubblico;
b) il presupposto soggettivo in quanto se anche oggettivamente si considerassero tali entrate come dei corrispettivi, si può sostenere la mancanza di soggettività passiva Iva in capo al Comune, richiamandosi i principi generali comunitari in tema di distorsione di concorrenza (articolo 13, direttiva UE n. 112 del 2006) e le norme nazionali sull’esercizio del potere autoritativo (articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972).
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Ai fini dell’assoggettamento ad Iva di una operazione occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dall’articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Assunto sussistente il presupposto territoriale, con riferimento al presupposto oggettivo, l’articolo 3 del citato d.P.R. prevede al comma 1 che «costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte».
La disposizione è conforme ai principi dettati con le disposizioni contenute nella direttiva n. 2006/112/CE del 2006 (Titolo I articolo 2, Titolo IV articoli 24 e seguenti); al riguardo, la Corte di Giustizia UE, nel definire l’ambito oggettivo di applicazione dell’Iva, ha statuito, con ampia definizione, che «la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario» (cfr. sentenze 26 settembre 2013 causa C-283/12; 22 giugno 2016 causa C-11/15. In tal senso anche sentenze della stessa Corte di Giustizia 23 marzo 2006 causa C-210/04; 3 marzo 1994 emessa nella causa C-16/93).
Sostanzialmente, il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro; di conseguenza, in caso contrario il medesimo presupposto deve considerarsi escluso.
Con riferimento al presupposto soggettivo, l’articolo 4 del suddetto d.P.R. n. 633 del 1972, al primo comma prevede che «per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del Codice civile».
Lo stesso articolo 4 prevede che per gli enti pubblici e privati «che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole» (comma 4) e che non si considerano commerciali «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità» (comma 5).
Relativamente ai ”servizi aeroportuali”, il predetto articolo 4, al comma 5 prevede che «Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: h) «servizi portuali e aeroportuali».
Lo svolgimento di tali servizi, pertanto, configura attività di natura commerciale cui consegue l’assoggettamento ad Iva dei relativi compensi.
Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, il Comune, quale gestore dell’Aeroporto, percepisce dai proprietari degli aeromobili somme corrisposte a fronte di ”servizi aeroportuali” quali ”approdo/partenza”, ”stazionamento sul piazzale” scoperto o all’interno di hangar e ”apertura anticipata o chiusura posticipata” dell’Aeroporto.
Al riguardo, infatti, l’articolo (…) del Regolamento di scalo prevede che «Tutti coloro che effettuano arrivi, partenze e soste di aeromobili sull’aeroporto (…), sono tenuti al pagamento delle tariffe per i servizi erogati».
Per le esposte motivazioni, si ritiene che le predette somme corrisposte all’Istante a fronte dei servizi aereoportuali siano da assoggettare ad Iva.
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