Tribunale Amministrativo REGIONALE di Ancona sentenza n. 143 sez. 1 del 5 marzo 2016
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO – TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DI SERVIZIO – LEGITTIMITA’ – DISTACCO TEMPORANEO
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente, dipendente del Ministero delle Finanze presso l’Ufficio delle Imposte Dirette di Camerino, propone ricorso avverso il provvedimento prot. 47438/94 del 18.10.1994 recante la sua definitiva assegnazione, con effetto dal 24.10.1994, all’Ufficio delle Imposte Dirette di Tolentino dove era già stato distaccato temporaneamente per sei mesi (con decorrenza dal giorno 1.7.1994) con provvedimento del 28.6.1994 prot. 29378/94.
Si è costituito il Ministero delle Finanze per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
2. Con il primo motivo viene dedotta violazione dell’art. 32 comma 2 del DPR n. 3/1957, dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto non vengono indicate le particolari necessità esistenti presso l’Ufficio di Tolentino che giustificano il trasferimento.
La censura è infondata e, al riguardo, è sufficiente osservare che le particolari necessità sono quelle (“destinate a perdurare” come si legge nel provvedimento impugnato) che avevano determinato il distacco, avvenuto poco più di 3 mesi prima, come più volte rappresentate dalla Direttrice dell’Ufficio, da ultimo con relazione del 16.6.1994 n. 119.
Non si può quindi sostenere che il provvedimento sia del tutto immotivato, dovendosi invece considerare motivato “per relationem”.
3. Con il secondo motivo viene dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, perché le “particolari necessità” non possono essere quelle che avevano determinato l’originario distacco dal giorno 1.7.1994, in quanto dei tre funzionari allora assenti (per ferie e per aspettativa), due sono rientrati e l’altro si è dimesso.
Anche tale censura è infondata.
Al riguardo va osservato che la situazione dell’Ufficio di Tolentino presentava problemi organizzativi e carenze di organico ben più ampi rispetto alla temporanea assenza di tre funzionari; problemi che, secondo l’Amministrazione intimata, erano destinati a perdurare e che trovano conferma nella successiva relazione del 12.1.1995 redatta dal Direttore dell’Ufficio e versata in atti.
4. Con il terzo motivo viene dedotta violazione del DPR n. 1219/1982 nonché eccesso di potere per motivazione pretestuosa, poiché il ricorrente veniva impiegato, nell’Ufficio di Tolentino, con mansioni corrispondenti alla VII q.f. mentre invece rivestiva l’VIII q.f.
La censura va disattesa.
Occorre innanzitutto osservare che il provvedimento impugnato nulla dispone riguardo all’impiego del ricorrente presso l’Ufficio di Tolentino, limitandosi a trasformare, in definitivo, il precedente distacco temporaneo.
L’eventuale demansionamento, subito dal Dott. Lo., potrebbe quindi derivare da fatti successivi (al distacco e poi al trasferimento), risultando quindi irrilevante ai fini di valutare, secondo il principio “tempus regit actum”, la legittimità del provvedimento qui impugnato.
5. Con ulteriore motivo viene dedotta violazione dell’art. 32 comma 3 del DPR n. 3/1957 e degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, poiché l’Amministrazione non ha considerato le condizioni familiari del ricorrente che risiede a Camerino insieme alla famiglia (composta da moglie, una figlia di due anni e ulteriore figlio in attesa con nascita prevista nel mese di marzo 1995). La notevole distanza, rispetto a Tolentino, lo obbliga a uscire di casa alle ore 6,30 per rientrare alle ore 17,00 di ogni giorno lavorativo, ostacolando così l’ottimale esercizio dei propri doveri familiari.
Anche tale censura non può essere condivisa.
Al riguardo va osservato che, per quanto il provvedimento impugnato non contenga alcuna motivazione sul punto, ciò non significa che la valutazione del profilo in esame sia stata del tutto omessa nella fase istruttoria, come riferisce l’Amministrazione intimata attraverso la propria memoria difensiva.
L’equo contemperamento degli opposti interessi (di servizio e familiari) presuppone poi margini di discrezionalità organizzativa e gestionale che questo Giudice non può sindacare, trattandosi di valutazioni che attengono al merito dell’azione amministrativa.
Peraltro va osservato che il calcolo orario illustrato in ricorso si basa sull’utilizzo di mezzi pubblici; circostanza che viene tuttavia smentita, dallo stesso ricorrente, nella memoria difensiva depositata in data 18.1.2016 dove si legge (pag. 8) che i trasferimenti avvenivano invece in automobile, il che obiettivamente riduce i tempi di percorrenza e di lontananza da casa.
6. Con il quinto motivo viene dedotto eccesso di potere per sviamento, poiché il trasferimento non è stato determinato da esigenze di servizio ma da intenti punitivi per contrasti sorti con la Direttrice dell’Ufficio di Camerino.
La censura va disattesa poiché non trova sufficiente conferma negli atti di causa.
Al riguardo è lo stesso ricorrente a nutrire qualche perplessità, in quanto deduce che dai “fatti esposti si può fondare il ragionevole dubbio”, il quale si trasformerebbe in “certezza” solo per l’insussistenza delle particolari necessità del trasferimento contestate attraverso il secondo motivo di gravame (cfr. pag. 7 del ricorso).
Come visto in precedenza, quest’ultima circostanza (che, secondo il ricorrente, trasformerebbe in certezza un ragionevole dubbio) risulta invece smentita dell’esistenza di effettive esigenze di servizio dovute alle particolari criticità organizzative dell’Ufficio di Tolentino.
7. Con l’ultimo motivo viene dedotta violazione dell’art. 61 comma 4 del DPR n. 287/1992 per omessa adozione del decreto del Ministero delle Finanze di fissazione dei principi generali per i trasferimenti per esigenze di servizio.
Anche quest’ultima censura non può trovare condivisione.
Il potere dell’Amministrazione, di disporre trasferimenti per esigenze di servizio, trovava fondamento nel Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al DPR n. 3/1957 (le cui pretese violazioni risultano infondate come visto nell’esame dei motivi precedenti).
La mancata attuazione della norma regolamentare di cui al citato DPR n. 287/1992 non avrebbe quindi potuto impedire, medio tempore, l’esercizio del potere organizzativo e gestionale attribuito all’amministrazione da una norma primaria, ovvero di rango superiore, come già riconosciuto dalla giurisprudenza che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. Cass. Civile, Sez. Lav. 6.7.2006 n. 15403).
8. Con la richiamata memoria depositata il 18.1.2016, vengono dedotti ulteriori motivi di doglianza (pretesa violazione delle garanzie partecipative e pretesi ulteriori profili di eccesso di potere per il trasferimento, a Camerino, di altro funzionario proveniente da Macerata), che non possono tuttavia essere esaminati poiché irritualmente introdotti in giudizio senza la proposizione di formali motivi aggiunti, al pari dell’istanza risarcitoria contenuta nella medesima memoria.
9. Il ricorso va conclusivamente respinto.
10. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità della vicenda in esame.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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