Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione I sentenza n. 254 depositata il 25 gennaio 2016
N. 00254/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02653/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2653 del 2015, proposto da:
L. A. e S. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Dario Alessandro Ricciardi e Michele Maria Dell’Aquila, con domicilio eletto in Salerno, c.so Garibaldi n. 206, presso l’avv. Zammiello;
contro
A. s.p.a. – S. I. I., rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto in Salerno, via SS. Martiri Salernitani n. 31;
nei confronti di
S. L. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo De Falco, con domicilio eletto in Salerno, via Gelsi Rossi n. 75, presso l’avv. Napoli;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n.628 del 19.10.2015, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per il servizio di controllo interno della qualità delle acque destinate al consumo umano e delle acque reflue nel territorio d’ambito denominato “Costa d’Amalfi” e per la declaratoria del diritto della ricorrente all’aggiudicazione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A. s.p.a. – S. I. I. e di S. L. s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di esaminare preliminarmente il ricorso principale;
Ritenuta, al riguardo, la fondatezza della censura con la quale viene dedotto che la ditta aggiudicataria è priva della qualità di “laboratorio interno di gestore di servizi idrici”, richiesta dal capitolato speciale di appalto ai fini della valida partecipazione alla gara;
Rilevato che, da un lato, il bando di gara riserva la partecipazione alla gara ai “gestori di servizi idrici ovvero laboratori di analisi di soggetti gestori del servizio idrico”, dall’altro lato, il capitolato speciale di appalto prevede che l’A. s.p.a. “deve stipulare apposito contratto di convenzione con altro gestore di servizi idrici, dotato di laboratorio interno, ovvero con laboratorio interno di gestore di servizi idrici”;
Rilevato quindi che, sebbene il bando non sembri richiedere alcun legame di appartenenza strutturale del laboratorio di analisi legittimato a partecipare alla gara ad un soggetto gestore di servizi idrici (dal momento che la preposizione “di” si presta astrattamente a ricomprendere le ipotesi in cui il laboratorio di analisi si limiti ad operare per conto di un soggetto gestore, pur non appartenendo organicamente ad esso), il capitolato speciale, con la specificazione secondo cui il laboratorio deve essere “interno” al soggetto gestore, richiede univocamente il suddetto legame di appartenenza;
Evidenziato che non può discorrersi in proposito di contrasto tra due disposizioni della lex specialis, suscettibile di essere superato alla luce del criterio interpretativo del favor partecipationis, ovvero facendo prevalere la clausola che consenta la più ampia partecipazione alla gara, essendosi piuttosto in presenza di una clausola ambigua (quella del bando) e di altra (quella del capitolato speciale) univoca, la quale quindi non può che concorrere a chiarire il significato della prima;
Rilevato del resto che il requisito di cui la ricorrente principale lamenta la carenza in capo all’aggiudicataria è espressamente previsto dalla vigente legislazione in materia, disponendo l’art. 7, comma 3, d.lvo n. 31 del 2 febbraio 2001 che “per l’effettuazione dei controlli” – quelli cioè che ai sensi del comma 1, come nella specie, “il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell’acqua, destinata al consumo umano” – “il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici”;
Considerato quindi che il laboratorio di analisi aggiudicatario risulta effettivamente sprovvisto del requisito suindicato, per cui non poteva essere ammesso alla gara de qua;
Evidenziato infatti che gli atti da esso richiamati al fine di dimostrare il contrario – ovvero, essenzialmente, la delibera della Regione Campania n. 7861 del 18.11.1999 ed il decreto dirigenziale regionale n. 106 del 23.7.2015 – non sono idonei a comprovare l’attuale sua qualifica di “laboratorio di analisi interno di gestore di servizi idrici”, avendo la prima ad oggetto l’affidamento del servizio di controllo delle acque potabili a laboratori, appunto, esterni (tra i quali la società da cui l’aggiudicataria ha preso in affitto il relativo ramo d’azienda), peraltro nel regime previgente alla introduzione della norma suindicata (che riserva i suddetti servizi, come si è visto, ai “laboratori interni di gestori di servizi idrici”), e limitandosi il secondo a disporre l’iscrizione della aggiudicataria nel registro regionale dei laboratori di analisi;
Ritenuto di dissentire, sul punto, da quanto statuito con l’ordinanza cautelare di questo Tribunale, sede centrale, Sez. II, n. 3634 del 25.7.2014, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. 5, con l’ordinanza n 3887 del 27.8.2014, nel senso che la clausola della lex specialis che prevede il suddetto requisito di ammissione non precluderebbe la partecipazione dell’impresa controinteressata, dal momento che essa ha “svolto servizio di laboratorio interno di soggetti gestori, avendo svolto tale servizio pubblico per la Regione Campania”, da qualificarsi “soggetto gestore” del servizio idrico: invero, la disposizione di legge suindicata non si limita a richiedere che l’aspirante all’affidamento del servizio de quo abbia svolto “funzione” di laboratorio interno, ma che esso “sia” un laboratorio interno di un soggetto gestore del servizio idrico, qualità che, per quanto detto, l’aggiudicataria non risulta oggettivamente possedere;
Ritenuto, pur nella constatata fondatezza della censura suindicata (sufficiente astrattamente a determinare l’accoglimento del ricorso principale, salvo quanto si dirà infra in ordine al ricorso incidentale), di completare l’esame delle censure formulate con il ricorso introduttivo, nell’ottica della esaustività del sindacato giurisdizionale;
Ritenuta quindi l’infondatezza della censura intesa a lamentare che la ditta aggiudicataria, essendo stata costituita in data 28.3.2013 ed iscritta nel registro delle imprese in data 17.4.2013, non potrebbe vantare i prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, i quali afferiscono all’attività svolta dalle ditte concorrenti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, con la conseguente falsità delle dichiarazioni rese dall’amministratore dell’impresa aggiudicataria in ordine al fatturato maturato nel biennio 2011-2012 ed alla esecuzione, nel medesimo periodo, di contratti con amministrazioni pubbliche per l’espletamento di servizi corrispondenti a quello oggetto di gara, senza che possa ritenersi sufficiente, al fine di dimostrare il possesso in capo all’aggiudicataria dei suddetti requisiti, il contratto di affitto di ramo d’azienda da essa stipulato con la società S.C.A.R. Studio Chimico di Analisi e Ricerche s.r.l. in data 24.7.2013, sia perché prodotto solo in sede di dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della domanda di partecipazione alla gara, senza che l’impresa aggiudicataria abbia dichiarato ab initio di volersene avvalere al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui era sprovvista, sia perché essa si è limitata con il suddetto contratto, a dispetto del nomen iuris utilizzato, ad acquisire il mero utilizzo di strumentazioni ed apparecchiature di laboratorio nonché i relativi locali, con espressa esclusione di tutti i rapporti (anche di lavoro) relativi alla gestione del ramo d’azienda, con la conseguente preclusione della possibilità di spendere l’esperienza maturata dal laboratorio oggetto di affitto; in ogni caso, anche ammessa la qualificazione del predetto contratto come di affitto del ramo d’azienda, il trasferimento avrebbe potuto riguardare solo i beni materiali che compongono l’azienda, non le caratteristiche soggettive dell’imprenditore; devono infine considerarsi non vere, quanto al soggetto emittente, le fatture prodotte al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, essendo riprodotte sulla carte intestata della società aggiudicataria benché effettivamente riferibili alla società cedente il ramo d’azienda;
Ritenuto, in senso contrario alla prospettazione attorea, che:
– secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3819 del 3 agosto 2015), “l’affitto di azienda, alla stessa stregua della relativa cessione, mette l’affittuario/cessionario, per ciò stesso, in condizione di potersi giovare dei requisiti e referenze inerenti al compendio aziendale acquisito (cfr., ad es., C.d.S., Ad.Pl., nn. 10 e 21 del 4 maggio e 7 giugno 2012: «il cessionario … si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche»; Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2306: l’atto di cessione di azienda abilita la società subentrante, previa verifica dei contenuti effettivamente traslativi del contratto di cessione, ad utilizzare i requisiti maturati dalla cedente; Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6550: «sono certamente riconducibili al patrimonio di una società o di un imprenditore cessionari prima della partecipazione alla gara di un ramo d’azienda i requisiti posseduti dal soggetto cedente, giacché essi devono considerarsi compresi nella cessione in quanto strettamente connessi all’attività propria del ramo ceduto») (cfr. anche, in senso analogo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 1026 dell’11 febbraio 2015: “in caso di cessione del ramo d’azienda l’impresa che partecipa ad una gara d’appalto può avvalersi dei requisiti posseduti dalle imprese cedenti: ed invero la ragione delle operazioni di fusione, incorporazione, cessione o affitto di ramo d’azienda consiste tra l’altro proprio nella possibilità, per la società acquirente/affittuaria, di utilizzare i requisiti tecnici e professionali propri delle imprese cedute. Con l’affitto di azienda si realizza, in sostanza, una situazione assolutamente analoga a quella della cessione di azienda, salvo per il fatto ché, nel primo caso, gli effetti del contratto hanno natura transitoria e vi è un obbligo di restituzione del complesso aziendale mentre nel secondo, invece, gli effetti hanno natura permanente. Ed infatti, anche nel contratto di affitto di azienda non soltanto l’affittuario è in condizione di utilizzare mezzi d’opera e personale facenti capo all’azienda affittata ma, soprattutto, si mette in condizione di avvantaggiarsi anche dei requisiti di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario facenti capo a tale azienda, per quanto ciò avvenga per un periodo di tempo determinato e malgrado la “reversibilità” degli effetti una volta giunto a scadenza il contratto di affitto d’azienda, con l’obbligo di restituzione del complesso aziendale”);
– la suddetta interpretazione trova univoco fondamento nel disposto dell’art. 51 d.lvo n. 163/2006, secondo cui “qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice”;
– non rileva, in senso contrario alla qualificazione del contratto de quo come avente ad oggetto l’affitto del ramo di azienda cui afferisce l’attività oggetto di gara, la pattuita esclusione dall’affitto dei rapporti di lavoro, attesa l’inderogabilità del disposto normativo (art. 2112, comma 1, c.c.) ai sensi del quale “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”;
– nessun obbligo, sanzionato con l’esclusione dalla gara, di dichiarare che il possesso dei requisiti di partecipazione sia stato acquisito mediante l’affitto del relativo ramo di azienda è ricavabile dalla lex specialis né dalle pertinenti disposizioni normative;
– non è predicabile la falsità delle fatture, emesse dall’impresa cui afferisce il ramo di azienda oggetto di affitto ed utilizzate dalla aggiudicataria per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica, solo perché sulle stesse, in aggiunta alla intestazione della prima, è riportata la ragione sociale dell’impresa aggiudicataria, non avendo quest’ultima, così operando, occultato né impedito la riconoscibilità dell’impresa emittente;
– si tratterebbe, in ogni caso, di un falso “innocuo” (facilmente riconoscibile sulla scorta dei certificati regionali attestanti che le prestazioni indicate nelle fatture sono state rese dall’impresa che ha dato in affitto il ramo d’azienda) e comunque “inutile” (essendo rilevanti le prestazioni documentate dalle fatture, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’impresa affittuaria, anche se emesse dall’impresa che ha dato in affitto il ramo d’azienda, sulla scorta dei principi giurisprudenziali dianzi richiamati);
Ritenuta infine l’infondatezza della censura con la quale viene evidenziato che il documento di identità dell’amministratore della società aggiudicataria è da tempo scaduto, dovendo sul punto condividersi l’indirizzo giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 9376 del 4 novembre 2013) secondo cui “l’allegazione del documento di identità scaduto deve ricondursi nella categoria dell’irregolarità, come tale, suscettibile di regolarizzazione, mediante produzione di un documento in corso di validità o dell’autodichiarazione su riportata in ultimo. In tal caso non si determina alcuna violazione della par condicio, non incidendo tale documento sulla sussistenza dei requisiti o sulla regolarità dell’offerta e non facendo venir meno l’imputabilità della dichiarazione resa al soggetto che l’ha sottoscritta, e si ottiene altresì la massima partecipazione, in aderenza al principio di concorrenza”;
Ribadito in ogni caso che, sulla scorta della censura inizialmente esaminata, il ricorso principale sarebbe astrattamente meritevole di accoglimento;
Ritenuto a questo punto di dover esaminare il ricorso incidentale proposto dall’impresa aggiudicataria, atteso il noto effetto paralizzante allo stesso ascrivibile, ove fondato, nei confronti del ricorso principale;
Vista quindi la censura incidentale con la quale viene dedotto che l’impresa ricorrente principale non ha espletato servizi analoghi a quello oggetto di appalto in esecuzione di contratti stipulati con una pubblica amministrazione (nella specie, Trenitalia), come dichiarato, ma con un soggetto privato (nella specie, Enertek s.p.a.), con la conseguente mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti dal bando;
Rilevato che effettivamente l’impresa ricorrente principale ha eseguito prestazioni, corrispondenti a quelle oggetto di gara, a favore di Trenitalia ma non in esecuzione di contratti stipulati direttamente con quest’ultima, che risulta mera beneficiaria delle stesse, quanto piuttosto con la società Enertek s.r.l.;
Rilevato che il bando prevede il possesso in capo ai concorrenti dei seguenti requisiti di capacità tecnica: “aver eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando uno o più contratti con amministrazioni pubbliche per l’espletamento di servizi corrispondenti a quelli oggetto del presente appalto per un importo (IVA esclusa) complessivamente non inferiore all’importo posto a base di gara (IVA esclusa)”;
Evidenziato che la clausola suindicata non prevede espressamente che la prestazione a favore di pubbliche amministrazioni sia stata resa in esecuzione di contratti stipulati dalle stesse direttamente con il concorrente, limitandosi a richiedere che questo abbia “eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando uno o più contratti con amministrazioni pubbliche”;
Rilevato che siffatta conclusione, tenuto conto dell’esigenza di interpretare in chiave conservativa la lex specialis, ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, d.lvo n. 163/2006, è conforme al disposto dell’art. 42, comma 1, lett. a), d.lvo n. 163/2006, secondo cui la capacità tecnica può essere dimostrata mediante la “presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici…”, non richiedendo la norma che i servizi siano stati resi in esecuzione di contratti stipulati con la p.a., essendo sufficiente che questa sia la destinataria finale della prestazione;
Ritenuta quindi l’infondatezza della censura suindicata;
Vista la censura incidentale con la quale viene dedotta l’erroneità degli importi del fatturato maturato dalla ricorrente principale nei confronti della società A., ovvero € 117.130 nel 2012, € 126.700 nel 2013 ed € 214.200 nel 2014, laddove dalle fatture da essa depositate si desumono i seguenti importi effettivi: € 96.089,40 nel 2012, € 104.159, 70 nel 2013 ed € 129.206,60 nel 2014;
Ritenuta l’inammissibilità della censura sundicata, non incidendo l’errore lamentato sul possesso dei requisiti di ammissione in capo alla ricorrente principale;
Rilevato infatti che, anche considerando gli importi indicati dalla ricorrente incidentale, la somma degli stessi e di quelli corrispondenti agli ulteriori servizi resi dalla ricorrente principale a favore di altre pubbliche amministrazioni, così come indicati nella relativa dichiarazione sostitutiva (cfr. all. n. 6 del ricorso incidentale), consente ugualmente di ritenere soddisfatti, anche nell’importo, i requisiti di capacità tecnica previsti dal bando;
Vista la censura incidentale con la quale viene dedotta l’erroneità degli importi delle prestazioni rese a favore della società Trenitalia, così come desumibili dalle relative voci contenute nelle fatture emesse nei confronti della società Enertek s.r.l., essendo quelli effettivi, per il 2012, pari ad € 116.060,00 (e non € 201.300,00), per il 2013, pari ad € 87.1350,00 (e non € 166.150,00), e per il 2014, pari ad € 77.083,00 (e non € 180.190,00);
Evidenziato al riguardo che la ricorrente principale, nel replicare alla suddetta censura, ammette che l’affermazione della ricorrente incidentale è “apparentemente e formalmente vera”, ma “errata nella sostanza”, dovendo tenersi conto, a suo avviso, non solo delle ulteriori prestazioni da essa resa a favore di enti pubblici diversi da Trenitalia (recte, essa precisa, Ferrovie dello Stato) per il tramite di Enertek s.r.l. (poi A&G Multiservice s.r.l.), ovvero con diverse Aziende ospedaliere napoletane (Monaldi, Cotugno, CTO e Cardarelli), per un importo complessivo di € 557.103,81, ma anche delle prestazioni rese a favore della O.S.P. s.r.l., per un importo complessivo di € 29.310,00, del Comune di Serre, per un importo complessivo di € 27.112,00, del Comune di Cava de’ Tirreni, per un importo complessivo di € 47.789,00, e della A. s.p.a., per un importo complessivo di € 416.934,00;
Ritenuta la non condivisibilità delle deduzioni della ricorrente principale, sia perché non possono essere considerate le prestazioni rese nell’anno 2011 (estraneo al triennio rilevante ai fini dell’accertamento della capacità tecnica), sia perché non possono essere valutate, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, quelle non indicate (quanto ad importo e destinatario) nella menzionata dichiarazione sostitutiva (all. n. 6 del ricorso incidentale);
Ritenuto infatti che non possa ammettersi l’integrazione postuma di quest’ultima, incorrendosi altrimenti nella violazione del disciplinare di gara, che richiedeva che venisse fornito – così cristallizzando il contenuto della predetta dichiarazione sostitutiva – un elenco dei servizi resi a favore di pubbliche amministrazioni, con l’indicazione, tra l’altro, degli importi e dei rispettivi “destinatari”;
Rilevato che non potrebbe farsi leva, come pretende la ricorrente principale, sulla norma (art. 38, comma 2 bis, d.lvo n. 163/2006) che consente la regolarizzazione in corso di gara delle dichiarazioni “incomplete”, non integrando la fattispecie in esame una ipotesi di “incompletezza”, rilevabile dalla stazione appaltante ai fini dell’attivazione del meccanismo del cd. soccorso istruttorio, ma di dichiarazione “parziale”, tale per scelte insindacabili e non ritrattabili dell’impresa concorrente;
Rilevato in conclusione che la somma degli importi indicati in sede difensiva dalla stessa ricorrente principale (pagg. 4 – 5 della memoria del 9.1.2016), depurati da quelli relativi all’anno 2011 o non indicati (quanto ad importi e/o destinatari) nella citata dichiarazione sostitutiva, ammonta a complessivi € 740.105,00, inferiori alla soglia minima richiesta dalla lex specialis ai fini della dimostrazione della capacità tecnica (pari ad € 875.444,25);
Ritenuto quindi che il ricorso incidentale sia meritevole di accoglimento, con gli effetti processuali preannunciati e meglio precisati infra;
Ritenuto nondimeno di completare l’esame delle censure con esso formulate;
Vista la censura incidentale con la quale viene dedotto che la ricorrente principale, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità economica e finanziaria, ha omesso di dichiarare il fatturato relativo all’esercizio finanziario 2011;
Ritenuta l’infondatezza della censura, atteso che la ricorrente principale soddisfa i requisiti di capacità economica e finanziaria (determinati dalla lex specialis in un fatturato doppio all’importo a base di gara) anche considerando esclusivamente gli esercizi finanziaria 2012 e 2013 (circostanza non contestata dalla stessa ricorrente incidentale, che si limita a lamentare la mancata dichiarazione del fatturato maturato nell’esercizio finanziario 2011);
Vista la censura incidentale con la quale viene dedotto che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, non ha indicato i periodi di esecuzione dei servizi svolti per la ditta Trenitalia;
Ritenuta l’infondatezza della censura suindicata, sia perché l’indicazione dell’anno di svolgimento del servizio soddisfa in maniera sufficiente la suddetta esigenza dichiarativa, sia perché il disciplinare di gara non prevede espressamente la sanzione di esclusione per l’ipotesi omissiva lamentata dalla ricorrente incidentale;
Vista la censura incidentale con la quale viene dedotto che, relativamente alle figure professionali indicate dalla ricorrente principale per lo svolgimento del servizio, non è dichiarata la competenza ed esperienza specifica nel campo delle analisi delle acque destinate al consumo umano da almeno dieci anni;
Ritenuta l’infondatezza della censura, evincendosi dai curricula dei dott.ri Pasquale Vitale e Gaetano Mainardi il possesso da parte degli stessi di esperienza specifica nel settore de quo, per il primo dall’anno 1995 all’anno 2015 e per il secondo dall’anno 1998 all’anno 2015 (cfr. all. n. 19 della produzione della ricorrente principale del 9.1.2016);
Vista la censura incidentale con la quale viene dedotto che la ricorrente principale ha omesso di produrre la dichiarazione ex art. 38 d.lvo n. 163/2006 relativamente ai punti f) ed l) così come relativamente al direttore tecnico, la cui presenza nell’organico della ricorrente principale non è nemmeno dato verificare;
Ritenuta l’infondatezza della censura, atteso che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, d.lvo n 163/2006, le carenze lamentate non sono suscettibili di determinare recta via l’esclusione del concorrente, legittimando invece la stazione appaltante ad attivare il meccanismo di sanatoria/soccorso istruttorio, e che la ricorrente principale ha provveduto di fatto ad emendarle mediante la dichiarazione sostitutiva prodotta in giudizio (cfr. all. n. 20 della produzione del 9.1.2016), anche con riferimento al direttore tecnico, qualifica che risulta posseduta dal dr. Pasquale Vitale, amministratore della società;
Vista la censura incidentale con la quale viene dedotto che la ricorrente principale ha prodotto un’offerta economica non timbrata né firmata;
Ritenuta l’infondatezza della censura, atteso che l’offerta economica della ricorrente principale, allegata allo stesso ricorso incidentale (all. n. 7), reca sia il timbro dell’impresa offerente che la firma del suo amministratore;
Vista la censura incidentale con la quale, al fine di dimostrare la necessità di esclusione della ricorrente principale, viene dedotta la mancata presentazione da parte della stessa del certificato ACCREDIA di cui alla lett. c), punto 1.5, del disciplinare;
Ritenuta l’infondatezza della censura, alla luce del certificato di accreditamento prodotto dalla ricorrente principale (cfr. all. n. 21 della produzione del 9.1.2016), trasmesso anche alla stazione appaltante in data 8.10.2015;
Rilevato in conclusione che la fondatezza, in relazione alla censura in precedenza esaminata, del ricorso incidentale è sufficiente a dimostrare la carenza in capo alla parte ricorrente principale, non legittimata a partecipare alla gara de qua, dell’interesse all’accoglimento del ricorso dalla stessa proposto, con la conseguente declaratoria della sua inammissibilità;
Ritenuto che non sia ravvisabile, in via succedanea a quello avente ad oggetto l’aggiudicazione dell’appalto de quo, l’interesse della ricorrente principale alla rinnovazione della gara, quale conseguenza dell’accoglimento di entrambi i ricorsi, sia perché essa, pur dopo la proposizione del ricorso incidentale della ditta controinteressata, non lo ha espressamente manifestato, sia perché non ha indicato la sussistenza del relativo presupposto necessario, rappresentato dalla partecipazione alla gara delle due sole imprese che sono parti della presente controversia (comunque non evincibile dagli atti di giudizio);
Ritenuto di statuire la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell’esito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2653/2015 e sul relativo ricorso incidentale, accoglie il secondo e dichiara conseguentemente inammissibile il primo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2016
IL SEGRETARIO
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