La Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte con la sentenza n. 1077 depositata il 12 luglio 2017 interviene in tema di non imponibilità IVA nelle operazioni intracee ha affermato, richiamando la giurisprudenza comunitaria, che il regime di non imponibilità IVA trova applicazione anche per le cessioni intra-Ue effettuate dal fornitore prima dell’iscrizione al VIES, in presenza di tutte le condizioni sostanziali che legittimano il regime suddetto.
La vicenda ha riguardato una società di capitale a cui, in seguito ad una verifica e redazione di PVC per rilivi ai fini IVA, veniva notificato da parte dell’Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento. Nella fattispecie la società aveva effettuato la cessione INTRA e in seguito sanato l’omessa preventiva iscrizione al VIES, mediante l’istituto della remissione in bonis ex art. 2 comma 1 del DL 16/2012.
La contribuente avverso l’atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano le doglianze della società contribuente.
L’Amministrazione finanziaria impugnava la decisione dei giudici di prime cure, con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello rigettano il ricorso del fisco. I giudici distrettuali applicando i principi di diritto della Corte di Giustizia Ue con sentenza del 9 febbraio 2017, causa C-21/16 e con la sentenza relativa alla causa C-273/11, Mecsek-Gabona. I predetti principi di diritto affermati dai giudici comunitari affermano la prevalenza della sostanza sulla forma a condizione che siano soddisfatte i presupposti sostanziali. Pertanto il regime di non imponibilità deve essere riconosciuto anche se alcuni requisiti formali sono stati omessi.
La detassazione di una cessione intra-Ue può essere messa in discussione solo nella misura in cui il cedente abbia partecipato ad una frode fiscale e la violazione del requisito formale dell’iscrizione al VIES abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali.
Il sistema VIES mira a consentire agli operatori di ottenere la conferma del numero di identificazione IVA dei loro partner commerciali e alle Autorità tributarie nazionali di controllare le operazioni intracomunitarie e di rilevare eventuali irregolarità. Ebbene né l’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, né la giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia menzionano, tra le condizioni sostanziali di una cessione intra-Ue, l’obbligo per l’acquirente di disporre di un numero di identificazione IVA, né, a maggior ragione, l’obbligo che quest’ultimo sia iscritto al sistema VIES ai fini della realizzazione di operazioni intra-Ue.
Si tratta, dunque, di requisiti di natura formale, la cui violazione non può, come affermato dalla Corte di Giustizia, impedire l’esercizio del diritto del fornitore a fruire della detassazione dell’IVA allorché ricorrono le condizioni sostanziali della cessione intra-Ue.
Si rammenta che l’articolo 35 del Dpr 633/72 come modificato dal DLgs. 175/2014 l’iscrizione nella banca dati VIES avviene in maniera automatica, esercitando l’opzione in sede di dichiarazione di inizio attività. I soggetti passivi, presentando il modello AA7/10 o AA9/12, possono dunque operare in ambito intracomunitario, a differenza di quanto avveniva in passato.
Le nuove regole di inclusione “automatica” nella banca dati VIES, previste con il DLgs. 175/2014, hanno effetti anche sul fronte dell’esclusione dalla stessa.
Come disciplinato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 110418/2017, a seguito dell’inclusione della partita IVA nel VIES, l’Agenzia delle Entrate effettua i controlli e provvede all’esclusione dal VIES qualora risulti che il soggetto passivo:
– è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi IVA di cui agli artt. da 1 a 5 del DPR 633/72;
– ha consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA.
Inoltre, sono esclusi ex officio dal VIES i soggetti passivi che non presentano gli elenchi INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi (bisognerà verificare se ciò è compatibile con gli esoneri, prospettati dal 2018, per i soggetti che effettuano/ricevono prestazioni di servizi).