L’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 prescrive che i destinatari, ai fini del contrasto delle attività di riciclaggio, degli adempimenti antiriciclaggio devono inviare alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) una segnalazione di operazione sospetta quando vengono a conoscenza oppure hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si può ritenere che un’operazione possa essere sospetta qualora si desume dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura dell’operazione o da qualsiasi altra circostanza «conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico». La Banca d’Italia sulla base di tale ratio ha predisposto nuovi indicatori di anomalie – che possono fare scattare la presunzione che l’operazione che si vuole mettere in esecuzione sia sospetta – di cui devono tener conto le società di revisione e i revisori legali con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico.
E’ importante puntualizzare che i nuovi indicatori di anomalia sono finalizzati a ridurre, per i menzionati soggetti, i margini di incertezza derivanti da valutazioni soggettive o da comportamenti discrezionali. La Banca d’Italia con tali nuve indicazioni operative intende contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. La predisposta elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, soprattutto in considerazione del continuo evolversi delle modalità di svolgimento delle operazioni. Ovviamente, la semplice constatazione dei comportamenti descritti dagli indicatori di anomalia non è, di per sé, motivo sufficiente per effettuare la segnalazione. Peraltro, poiché l’elencazione non è esaustiva, l’eventuale mancato riscontro degli indicatori può essere non sufficiente al fine di escludere che l’operazione sia sospetta. Pertanto, gli operatori interessati devono valutare con la massima attenzione gli ulteriori comportamenti posti in atto che, sebbene non descritti negli indicatori, concretizzino i profili di sospetto. Il provvedimento della Banca d’Italia ha articolato gli indicatori in sub-indici che costituiscono un’esemplificazione dell’indicatore di riferimento; essi devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. Verificandosi i comportamenti descritti negli indicatori, i revisori, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, devono effettuare una valutazione complessiva sulla natura dell’operazione, nell’ambito della attività professionale svolta e in conformità con gli obiettivi e i principi di revisione applicabili di volta in volta agli specifici incarichi. I revisori devono adempiere l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività professionale; al riguardo, sono inclusi gli incarichi di due diligence.
I medesimi sono tenuti a segnalare le operazioni sospette, prescindendo dal relativo importo, anche in presenza di incarichi rifiutati o comunque non conclusi; tuttavia la semplice decisione da parte del cliente di revocare l’incarico non può costituire elemento decisivo per la segnalazione. Attenzione perché le dimissioni dall’incarico non esimono i revisori, nei casi in cui ricorrano i presupposti, dall’effettuare la segnalazione dell’operazione sospetta. Tale segnalazione, è stato precisato dal Provvedimento, costituisce un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti; essa deve essere effettuata indipendentemente dall’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria.
PROFILI SOGGETTIVI – INDICATORI E SUB-INDICI CONCERNENTI IL CLIENTE
Avuto riguardo alla personalità del cliente, può essere presunta sospetta l’operazione richiesta in relazione ai seguenti comportamenti, dallo stesso tenuti. Per esempio, qualora egli fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false su:
- l’attività esercitata;
- la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria o dell’eventuale gruppo di appartenenza;
- i poteri di rappresentanza;
- la struttura di proprietà o di controllo;
- il titolare effettivo.
Nel caso in cui il Cliente fornisce informazioni che risultano palesemente difformi dalle evidenze riscontrate nello svolgimento delle procedure di revisione. La documentazione contabile esibita sembra essere manipolata o è presente solo in fotocopia o in formato elettronico anziché essere prodotta in forma originale.
Qualora:
- si mostra riluttante a fornire o si rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l’esecuzione della prestazione, senza addurre giustificazioni plausibili;
- rifiuta l’accesso alle registrazioni contabili dalle quali possono essere acquisiti elementi utili per la revisione;
- è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, o è notoriamente contiguo, ad esempio come familiare, a soggetti sottoposti ad analoghe misure, quando effettua operazioni di significativo ammontare ovvero emergono all’attenzione del revisore analoghe operazioni con controparti note per le medesime circostanze;
- è censito, o sia riconducibile a soggetti censiti oppure è notoriamente contiguo a soggetti censiti, nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ovvero emergono all’attenzione del revisore controparti del cliente note per le stesse circostanze;
- risiede oppure opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ovvero in località apparentemente estranee alla propria zona di attività ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni o di specifiche esigenze.
PROFILI OGGETTIVI – LE OPERAZIONI ANOMALE
In relazione ai profili oggettivi, assumono una fondamentale rilevanza la natura e le caratteristiche delle operazioni richieste o poste in essere, specie se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero che non risultano in alcun modo giustificate. Il Provvedimento precisato le seguenti anomalie:
- operazioni complesse effettuate con controparti che esercitano attività non riconducibili a quella del cliente, specie se aventi ad oggetto la prestazione di servizi e consulenze;
- investimenti in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi o di convenienza economica di tali investimenti; – acquisti o vendite di beni o servizi a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi, in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze;
- valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando procedure diverse da quelle adottate in esercizi precedenti ovvero normalmente applicate e che determinano notevoli variazioni nei valori, in assenza di giustificazioni debitamente documentate. Il Provvedimento prende anche in esame le operazioni che risultano non coerenti
- anche in relazione agli strumenti finanziari utilizzati
- con l’attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale e finanziario o con il piano industriale del cliente oppure del relativo gruppo di appartenenza, in assenza di adeguate giustificazioni.
In particolare vengono censurate le seguenti casistiche:
- utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all’attività aziendale, specie se in contanti o di importo significativo;
- utilizzo di conti intestati a persone fisiche, quali soci, amministratori, dipendenti o clienti, o a loro familiari, per effettuare operazioni nell’interesse di imprese o di enti, soprattutto se in contanti o di importo significativo;
- pagamenti reiterati per importi complessivi rilevanti a favore di soggetti che non appaiono avere relazione di alcun tipo con il cliente;
- cessioni di crediti, specie se infragruppo, prive di rapporto commerciale o finanziario sottostante o basate su rapporti non coerenti con le attività svolte dai soggetti interessati;
- acquisti di beni a un prezzo sproporzionato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza, non sussistendo ragionevoli motivi o specifiche esigenze;
- ripetuti pagamenti verso l’estero senza porre in essere altre movimentazioni riconducibili a operazioni di carattere commerciale;
- lettere di credito per operazioni di finanziamento commerciale internazionale non coerenti in termini di importo o di tipologia di beni o servizi forniti, specie se non c’è relazione fra questi ultimi e il Paese indicato nelle lettere;
- – operazioni d’importo significativo che coinvolgono organizzazioni non lucrative che presentano tra loro legami operativi non giustificati;
- operazioni effettuate da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell’ente.
Per quanto riguarda le operazioni che risultano inusuali rispetto alla prassi di mercato o effettuate con modalità e strumenti significativamente diversi da quelli utilizzati dagli altri operatori attivi nello stesso comparto, in assenza di valide giustificazioni, il Provvedimento individua anomalie nelle seguenti operazioni:
– sottoscrizione di accordi contrattuali apparentemente riconducibili a contratti tipo, con variazioni atte a favorire la gestione o la movimentazione di denaro non prevista dai contratti tipo;
– versamenti di anticipi che risultano di entità notevolmente superiore a quella normalmente richiesta;
– operazioni di vendita o spedizione ovvero scritture di rettifica insolite per natura o importo;
– operazioni frequenti o di importo significativo effettuate su strumenti finanziari «non dematerializzati ovvero su titoli al portatore»; – alterazione delle registrazioni contabili, dei termini e delle condizioni di operazioni di importo significativo e inusuali per il cliente.
Nell’ambito delle operazioni effettuate frequentemente o per importi significativi dal cliente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore del cliente, qualora i rapporti commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati, il Provvedimento induce a ritenere sospette le seguenti fattispecie:
- rilascio di garanzie da parte di terzi non legati da rapporti con il cliente, soprattutto se provenienti dall’estero e per importi rilevanti; – sottoscrizione di contratti con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con il cliente;
- rilascio di fideiussioni a favore di terzi senza alcuna plausibile giustificazione;
- regolamento di operazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, non sussistendo ragionevoli motivi; – finanziamenti di importo significativo assistiti da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti insediati in Paesi o territori a rischio ovvero assistiti da garanzie reali o localizzate nei suddetti Paesi;
- pagamento di fatture relative a transazioni commerciali ad opera di controparti diverse da quelle cui le fatture sono intestate e/o le merci sono spedite, specie se residenti in Paesi o territori a rischio, in assenza di giustificazioni plausibili.
MODALITÀ DI PAGAMENTO SOSPETTE
Nell’ambito dei pagamenti, il Provvedimento censura i seguenti comportamenti:
- ripetuti e ingiustificati pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all’eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate; – utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi complessivamente rilevanti; – pagamenti effettuati a titolo di compensi o anticipi spese in favore di amministratori o del personale;
- incasso di crediti in contante, specie se seguiti dal trasferimento degli stessi a terzi in assenza di ragionevoli motivi;
- frequenti trasferimenti di fondi da e/o a favore di soci in contante;
- operazioni di pagamento o incasso di fatture per contanti per importi rilevanti;
- acquisto di più titoli al portatore di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge e complessivamente consistente;
- operazioni di pagamento o incasso di fatture per importi di poco inferiori ai limiti di legge con apparente ricorso a tecniche di frazionamento, in assenza di adeguate giustificazioni.
OPERAZIONI CONTABILI CENSURATE
In merito alle operazioni contabili e finanziarie sono state indicate le seguenti anomalie:
- operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, specie se di importi rilevanti;
- operazioni di investimento di natura finanziaria non coerenti, per caratteristiche e importi, con il profilo economico-patrimoniale o l’attività esercitata dal cliente o dall’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene;
- operazioni di emissione o collocamento di strumenti finanziari aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale o all’oggetto della società o dell’eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene;
- finanziamenti ottenuti sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, specie se di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di consistenti depositi presso banche insediate in Paesi o territori a rischio;
- pluralità di finanziamenti in assenza di garanzie fornite dal cliente o dall’eventuale gruppo societario a cui lo stesso appartiene;
- operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi o territori a rischio, in assenza di giustificati motivi legati all’attività esercitata;
- emissione e utilizzo di fatture, specie se di importo significativo, relative all’erogazione di servizi che, in base all’attività di revisione, non risultano effettivamente resi e in merito ai quali il cliente non è in grado di fornire ulteriore riscontro, in assenza di plausibili giustificazioni;
- emissione di fatture prive di dati essenziali ovvero a carico di controparti che risultano inesistenti o di comodo ovvero carenza, incoerenza o inattendibilità della documentazione presentata a corredo delle stesse, in assenza di giustificazioni adeguate;
- pagamento di fatture con ricorso a modalità che ostacolano la chiara identificazione della provenienza dei fondi o comportano l’intervento di terzi estranei al rapporto negoziale, in assenza di giustificazioni adeguate;
- pagamenti a fornitori per beni non ricevuti ovvero registrazione di scritture contabili fittizie;
- mancata presenza nei magazzini societari della merce risultante negli inventari ovvero nelle liste rimanenze fornite dal cliente, specie se per ammontare significativo, in assenza di adeguate giustificazioni.
I revisori degli enti di interesse pubblico hanno adesso, grazie al provvedimento della Banca d’Italia, uno «strumento di lavoro» utile ed efficace che consente loro di valutare meglio la fondatezza dei sospetti che possono maturare in relazione allo svolgimento della loro attività di revisione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione…
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia per agevolare i soggetti obbligati che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024
- Antiriciclaggio - Nuovi indicatori di anomalia della UIF - CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON - Nota n. 62 del 16 maggio 2023
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 06 febbraio 2020, n. 9 - Programma di formazione dei revisori legali 2020 - aggiornamento allegati n. 1 e 2 del protocollo d'intesa MEF - CNDCEC per il riconoscimento dell'equipollenza della già assolta…
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 20 maggio 2020, n. 51 - Modifiche al programma di formazione dei revisori legali 2020 - aggiornamento allegati n. 1 e 2 del protocollo d’intesa MEF - CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della…
- MINISTERO FINANZE - Circolare 03 dicembre 2020, n. 23 - Registro dei revisori legali - Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…