La Cassazione con la sentenza n. 13659 del 2013 hanno confermato e precisato che la società cancellata dal Registro imprese può ancora fallire. Entro un anno dalla cancellazione e quando l’insolvenza si è verificata prima della cancellazione stessa o nell’anno successivo. E in questo caso la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale poiché, pur implicando la cancellazione l’estinzione della società, ai sensi dell’articolo 2495 cod. civ., nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell’articolo 10 della L. fall., che la società sia dichiarata fallita se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell’anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contradditorio con il liquidatore. Quest’ultimo, anche dopo l’estinzione della persona giuridica, è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo d’impugnazione è esperibile da parte di chiunque vi abbia interesse. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n. 13659 del 2013 della Prima sezione civile depositata ieri. La pronuncia conferma, così, il carattere assolutamente eccezionale dell’articolo 10 della Legge fallimentare dopo la sentenza delle Sezioni unite civili che poche settimane fa (sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013) ha fornito un inquadramento del destino dei rapporti giuridici pendenti al momento della cancellazione della società dal Registro. La regola base, con riferimento alle società di capitali è quella della successione a titolo universale dei soci nei debiti sociali, con il limite delle somme da questi riscosse.
Il predetto orientamento, espresso dalla Corte Suprema già nel 2010 con la sentenza n. 22547, è stato di recente fatto proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno evidenziato l’eccezionalità della disposizione contenuta nell’articolo 10 della L. fall., che sancisce la sopravvivenza della società fallenda per un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Con la sentenza n. 6070 del 2013, la norma fallimentare contempla espressamente la possibilità che una società sia dichiarata fallita entro l’anno dalla sua cancellazione del registro. Ciò comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società, impersonata da chi legalmente la rappresenta. Si tratta di una finzione giuridica che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto oramai estinto, come del resto accade per l’imprenditore persona fisica che sia dichiarato fallito entro l’anno dalla morte.
Nel caso di specie, Equitalia otteneva dal Tribunale di Napoli la dichiarazione di fallimento di una S.r.l. milanese, che l’anno prima era stata già cancellata dal registro delle imprese. Di qui il reclamo dei soci alla Corte d’appello di Napoli, per lamentare che il contradditorio era stato instaurato nei confronti del liquidatore invece che della compagine sociale. Condividendo la tesi dei reclamanti, il giudice partenopeo revocava il fallimento. Ora la Cassazione ha ribaltato le sorti del giudizio, rinviando la causa per nuovo esame.
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