COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Bari sentenza n. 377 sez. 22 del 19 aprile 2016 – Deve tenersi in considerazione il solo richiesto presupposto della gravità ed irreparabilità del danno da esecuzione; per la valutazione della sua sussistenza non si deve porre mente alla fondatezza o meno dell’impugnazione giudizio riservato alla corte di cassazione
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Bari sentenza n. 377 sez. 22 del 19 aprile 2016 PROCESSO TRIBUTARIO - TUTELA CAUTELARE - SOSPENSIONE ESECUZIONE SENTENZA IMPUGNATA IN CASSAZIONE - POSSIBILITA’ - PRESUPPOSTO DANNO GRAVE E IRREPARABILE LA COMMISSIONE Letti gli atti, udite le parti alla fissata odierna udienza camerale e sciogliendo la riserva formulata in esito; rilevato in fatto [...]


