CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 luglio 2018, n. 20301 – IRAP – Il presupposto dell’ “autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 luglio 2018, n. 20301 Tributi - IRAP - Dottore commercialista - Assenza di autonoma organizzazione - Diritto al rimborso - Esclusione per i periodi di imposta oggetto di condono Rilevato che 1. P.B., dottore commercialista, ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione delle finanze ad un'istanza di rimborso dell'IRAP [...]