CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 novembre 2018, n. 30354 – In tema di IVA, posto che è soggetto passivo l’imprenditore che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportandone individualmente il relativo rischio, di per sé non risponde a tale nozione l’associazione temporanea d’imprese. Ne consegue che, non ravvisandosi un unitario soggetto passivo, non è consentito all’associazione temporanea d’imprese di valersi del metodo del reverse charge ai fini dell’assolvimento dell’iva
In tema di IVA, posto che è soggetto passivo l'imprenditore che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportandone individualmente il relativo rischio, di per sé non risponde a tale nozione l'associazione temporanea d'imprese, la quale designa un fenomeno di raggruppamento di più imprese che per aggiudicarsi un appalto presentano un'offerta unitaria, conservando la propria indipendenza giuridica: e ciò a prescindere dalla configurazione del raggruppamento come orizzontale, ossia concernente lo svolgimento di attività omogenee, oppure verticale, cioè riguardante l'esecuzione di attività disomogenee. Ne consegue che, non ravvisandosi un unitario soggetto passivo, non è consentito all'associazione temporanea d'imprese di valersi del metodo del reverse charge ai fini dell'assolvimento dell'iva