Archivi annuali: 2019

IVASS – Provvedimento 29 gennaio 2019, n. 83 – Ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei premi previsto dal Provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018, sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private per talune categorie di danneggiati colpiti dagli eventi sismici, ed esenzione in favore delle coperture assicurative localizzate in una “zona rossa” ai sensi dell’articolo 2-bis, commi 24 e 25 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172

IVASS - Provvedimento 29 gennaio 2019, n. 83 Ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei premi previsto dal Provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018, sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private per talune categorie di danneggiati colpiti dagli eventi sismici, ed esenzione in favore [...]

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 06 febbraio 2019 – RESTART cratere sismico aquilano – Chiusura sportello

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 06 febbraio 2019 RESTART cratere sismico aquilano - Chiusura sportello Art. 1 1. Si comunica l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 aprile 2018. E’ conseguentemente disposta, con effetto dal 7 febbraio 2019, la chiusura [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 febbraio 2019, n. 3662- Nell’ipotesi di ritenuta illegittimità di un unico contratto a termine non possa neppure trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016, perché l’agevolazione probatoria è stata ritenuta necessaria al solo fine di adeguare la norma interna alla direttiva eurounitaria, nella parte in cui impone l’adozione di misure idonee a sanzionare la illegittima reiterazione del contratto.

la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 febbraio 2019, n. 3482 – Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435, comma 3, cod.proc.civ. deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione

quanto all'avvenuta lettura della sentenza in assenza delle parti, è stato affermato che l'allontanamento delle parti dopo la discussione orale, e nel periodo di tempo intercorso tra la chiusura della discussione e la deliberazione in camera di consiglio, non appare idoneo a precludere la possibilità di pronunciare sentenza ex 429 cod.proc.civ., in quanto altrimenti opinando l'esercizio del potere decisionale sarebbe rimesso alla arbitraria decisione delle stesse parti di trattenersi o meno in udienza, essendo pertanto escluso che tale condotta possa condizionare il potere del giudice

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 febbraio 2019, n. 3470 – Pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso – Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento nella sua integrità

la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3636 – Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3636 Tributi - IRPEF - Rimborso - Ritenute su pensione integrativa - Applicazione dell’imponibile ridotto - Legittimità. - Contenzioso tributario - Ricorso in cassazione - Inosservanza del termine ad impugnare - Inammissibilità del ricorso Rilevato che 1. Il sig. G.L., ex dipendente del Consorzio Autonomo del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2019, n. 3632 – Natura non reddituale dell’indennità di risarcimento danno per perdita di chances

in tema di imposte sui redditi, in base all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo applicabile "ratione temporis"), le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3481 – Retribuzione sarà riproporzionata all’orario effettivamente svolto – I vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo

l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. In questa prospettiva è stato, infatti, puntualizzato che ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere, invece, effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto I' interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra

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