CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3458 – Ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. c), c-bis), TUIR (vigente ratione temporis), sono imponibili, come “redditi diversi”, le plusvalenze realizzate mediante la cessione, a titolo oneroso, di titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, rappresentativi di una partecipazione qualificata (come definita dall’art. 81, comma 1, lett. c, cit.) o di una partecipazione non qualificata (ai sensi della successiva lettera c-bis) nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite queste ultime partecipazioni
in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazione applicabile "ratione temporis" alle cosiddette "stock options" va individuata in quella vigente al momento dell'esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, a prescindere dal momento in cui l'opzione sia stata offerta, atteso che l'operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell'attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell'effettivo esercizio di tale diritto mediante l'acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell'imposizione commisurata proprio sul prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato