Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 20626 del 28 giugno 2022 – Ai fini della legittimità dell’iscrizione a ruolo in conseguenza della previsione di cui all’art. 36-bis, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, di un credito di imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, l’Ufficio è legittimato a verificare la correttezza della suddetta indicazione anche facendo riferimento alle dichiarazioni presentate dal contribuente negli anni precedenti, senza che tale verifica comporti un accertamento sostanziale

Ai fini della legittimità dell'iscrizione a ruolo in conseguenza della previsione di cui all'art. 36-bis, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, di un credito di imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, l'Ufficio è legittimato a verificare la correttezza della suddetta indicazione anche facendo riferimento alle dichiarazioni presentate dal contribuente negli anni precedenti, senza che tale verifica comporti un accertamento sostanziale

Corte di Cassazione ordinanza n. 20619 del 28 giugno 2022 – L’obbligazione solidale del cessionario per il pagamento dell’iva non versata dal cedente relativamente alle cessioni di beni elencati nel D.M. 22 dicembre 2005; trattasi di presunzione di solidarietà che vale per le “cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale”, presunzione che può essere superata qualora l’obbligato solidale dimostri documentai mente “che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta”

L'obbligazione solidale del cessionario per il pagamento dell'iva non versata dal cedente relativamente alle cessioni di beni elencati nel D.M. 22 dicembre 2005; trattasi di presunzione di solidarietà che vale per le "cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale", presunzione che può essere superata qualora l'obbligato solidale dimostri documentai mente "che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta"

Corte di Cassazione ordinanza n. 20619 del 28 giugno 2022 – Il principio di neutralità fiscale che presidia l’iva osta a una distinzione generalizzata tra contratti leciti e illeciti, tranne che nel caso in cui per le caratteristiche particolari dell’oggetto della cessione o della prestazione sia esclusa qualsiasi concorrenza tra un settore economico lecito e uno illecito

Il principio di neutralità fiscale che presidia l'iva osta a una distinzione generalizzata tra contratti leciti e illeciti, tranne che nel caso in cui per le caratteristiche particolari dell'oggetto della cessione o della prestazione sia esclusa qualsiasi concorrenza tra un settore economico lecito e uno illecito

Corte di Cassazione ordinanza n. 21027 del 1° luglio 2022 – In tema di sanzioni l’art. 17 del d. lgs. n. 472 del 1997 prevede che in deroga alle previsioni dell’articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità

In tema di sanzioni l’art. 17 del d. lgs. n. 472 del 1997 prevede che in deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità

Corte di Cassazione ordinanza n. 20896 del 30 giugno 2022 – Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità   che   venga   prodotta   in   giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale

Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità   che   venga   prodotta   in   giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale

Corte di Cassazione sentenza n. 20615 del 28 giugno 2022 – In forza dell’art. 1, comma 171, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, a pena di decadenza, la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione va effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo

In forza dell'art. 1, comma 171, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, a pena di decadenza, la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione va effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo

– Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.»; nonché che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo.»; nonché che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata

Corte di Cassazione sentenza n. 20613 del 28 giugno 2022 – Il principio di non contestazione ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, e non può, quindi, riguardare documenti. Non sono ritenuti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente

Il principio di non contestazione ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni, e non può, quindi, riguardare documenti. Non sono ritenuti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall'altro, si condizionino reciprocamente

Torna in cima