Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 20612 del 28 giugno 2022 – Relativamente all’IVA, il regime del margine è speciale e derogatorio rispetto a quello normale, e postula una serie di adempimenti da rispettare a carico del contribuente, in mancanza dei quali risulta impossibile procedere al calcolo dell’IVA. In particolare, l’art. 38, comma 5, in base al quale le omissioni o le inesattezze nelle annotazioni nei registri comportano solo l’applicazione di specifiche sanzioni ma non determinano la non applicabilità del regime del margine, si riferisce appunto solo ed esclusivamente ad omissioni o inesattezze, e non invece alla totale mancanza dei registri e delle scritture contabili

Relativamente all'IVA, il regime del margine è speciale e derogatorio rispetto a quello normale, e postula una serie di adempimenti da rispettare a carico del contribuente, in mancanza dei quali risulta impossibile procedere al calcolo dell'IVA. In particolare, l'art. 38, comma 5, in base al quale le omissioni o le inesattezze nelle annotazioni nei registri comportano solo l'applicazione di specifiche sanzioni ma non determinano la non applicabilità del regime del margine, si riferisce appunto solo ed esclusivamente ad omissioni o inesattezze, e non invece alla totale mancanza dei registri e delle scritture contabili

Corte di Cassazione ordinanza n. 20611 del 27 giugno 2022 – In tema di notifica alle società la disciplina applicabile è contenuta nell’art. 145 c.p.c. prevede che la notifica si esegue presso la sede della persona giuridica, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentato o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile, presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145, comma 1, c.p.c.

In tema di notifica alle società la disciplina applicabile è contenuta nell’art. 145 c.p.c. prevede che la notifica si esegue presso la sede della persona giuridica, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentato o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile, presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, comma 1, c.p.c.

Corte di Cassazione ordinanza n. 20610 del 27 giugno 2022 – In tema di rimborso delle imposte sui redditi ai sensi dell’articolo 38 del d.p.r. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e a impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario,  sia  il  soggetto  che  ha  effettuato  il  versamento, cosiddetto sostituto d’imposta, sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta cosiddetto sostituito

In tema di rimborso delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 38 del d.p.r. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e a impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario,  sia  il  soggetto  che  ha  effettuato  il  versamento, cosiddetto sostituto d'imposta, sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta cosiddetto sostituito

Corte di Cassazione ordinanza n. 20608 del 27 giugno 2022 – In tema di accertamento basato su studi di settore, il requisito della “grave incongruenza” di cui all’art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 427 del 1993, costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007, la modifica dell’art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l’art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006

In tema di accertamento basato su studi di settore, il requisito della “grave incongruenza” di cui all’art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 427 del 1993, costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007, la modifica dell’art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l’art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006

Corte di Cassazione ordinanza n. 20606 del 27 giugno 2022 – Qualora il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158, cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52, cod. proc. civ.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull’alterità

Qualora il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158, cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52, cod. proc. civ.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull’alterità

Corte di Cassazione ordinanza n. 20601 del 27 giugno 2022 – La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’art. 1310, comma 1, c.c.

La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’art. 1310, comma 1, c.c.

Corte di Cassazione ordinanza n. 20509 del 24 giugno 2022 – In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso

Corte di Cassazione ordinanza n. 20508 del 24 giugno 2022 – In tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall’art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso

In tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso

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