Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 20503 del 24 giugno 2022 – Qualora la cartella costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall’Amministrazione nei suoi confronti, può attribuirsi alla cartella, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, “impone” per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’an e nel quantum

Qualora la cartella costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti, può attribuirsi alla cartella, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum

Corte di Cassazione ordinanza n. 20473 del 24 giugno 2022 – Il decreto di cui all’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ha la medesima funzione e il medesimo effetto che l’ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all’ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., avverso il decreto presidenziale l’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., individua, quale rimedio, il deposito di un’istanza di sollecitazione alla fissazione dell’udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso

Il decreto di cui all'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ha la medesima funzione e il medesimo effetto che l'ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., avverso il decreto presidenziale l'art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., individua, quale rimedio, il deposito di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso

Corte di Cassazione ordinanza n. 20088 del 22 giugno 2022 – Il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta è idoneo a fare stato per i successivi periodi solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo. Il giudicato, essendo destinato a fissare la “regola” del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilato, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’applicazione delle norme giuridiche

Il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta è idoneo a fare stato per i successivi periodi solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo. Il giudicato, essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilato, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'applicazione delle norme giuridiche

Corte di Cassazione sentenza n. 20081 del 22 giugno 2022 – In tema di IVA ed II.DD. la fattura diviene inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione dei relativi costi e detraibilità dell’IVA, mentre l’Amministrazione finanziaria può contestare l’effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi indicati e la detraibilità dell’IVA. In tal caso è onere del contribuente dimostrarne puntualmente l’esistenza, l’oggetto, l’ammontare, l’inerenza, nonchè la congruità del prezzo corrisposto per gli stessi e l’effettività del pagamento

In tema di IVA ed II.DD. la fattura diviene inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione dei relativi costi e detraibilità dell'IVA, mentre l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi indicati e la detraibilità dell'IVA. In tal caso è onere del contribuente dimostrarne puntualmente l'esistenza, l'oggetto, l'ammontare, l'inerenza, nonchè la congruità del prezzo corrisposto per gli stessi e l'effettività del pagamento

Corte di Cassazione sentenza n. 20079 del 22 giugno 2022 – Al fine di negare l’imponibilità della cessione intracomunitaria, non è rilevante la mancata iscrizione al Vies, salvo che sussistano elementi presuntivi che inducano a ritenere che le operazioni siano state realizzate al fine di perseguire un intento fraudolento e purchè sia dimostrato che sussistano le condizioni sostanziali che devono essere a fondamento del riconoscimento della non imponibilità dell’iva

Al fine di negare l'imponibilità della cessione intracomunitaria, non è rilevante la mancata iscrizione al Vies, salvo che sussistano elementi presuntivi che inducano a ritenere che le operazioni siano state realizzate al fine di perseguire un intento fraudolento e purchè sia dimostrato che sussistano le condizioni sostanziali che devono essere a fondamento del riconoscimento della non imponibilità dell'iva

Corte di Cassazione sentenza n. 20078 del 22 giugno 2022 – In tema di esportazioni al di fuori del territorio dell’Ue in regime di non imponibilità, è necessario che la destinazione dei beni all’esportazione sia documentata con mezzi di prova certi e incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, o la vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla fattura, o anche le bolle di accompagnamento, i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti dall’amministrazione finanziaria” purchè risulti la vidimazione dell’ufficio doganale comprovante l’uscita della merce dal territorio doganale o comunque la prova certa ed incontrovertibile, che può provenire anche dalle autorità pubbliche dello Stato estero importatore, dell’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione

In tema di esportazioni al di fuori del territorio dell'Ue in regime di non imponibilità, è necessario che la destinazione dei beni all'esportazione sia documentata con mezzi di prova certi e incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana, o la vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, o anche le bolle di accompagnamento, i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti dall'amministrazione finanziaria" purchè risulti la vidimazione dell'ufficio doganale comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale o comunque la prova certa ed incontrovertibile, che può provenire anche dalle autorità pubbliche dello Stato estero importatore, dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione

Corte di Cassazione sentenza n. 20077 del 22 giugno 2022 – In tema di IVA il principio fondamentale del diritto unionale, che è quello secondo cui, posto che la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto, l’amministrazione tributaria non può riscuotere a titolo di iva un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo. E’ ammissibile l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione fondata sulla mancata lettura di uno o più motivi di ricorso, che costituisce, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., errore di fatto reso evidente dall’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa

In tema di IVA il principio fondamentale del diritto unionale, che è quello secondo cui, posto che la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto, l'amministrazione tributaria non può riscuotere a titolo di iva un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo. E' ammissibile l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione fondata sulla mancata lettura di uno o più motivi di ricorso, che costituisce, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., errore di fatto reso evidente dall'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa

Corte di Cassazione sentenza n. 20075 del 22 giugno 2022 – In un contratto integrante una permuta di cosa presente con cosa futura l’effetto traslativo si  verifica,  ex  art.  1472  c.c.,  non  appena la cosa viene ad esistenza; e questo momento si identifica, quando la cosa futura consista in una porzione dell’edificio che il permutante costruttore si è impegnato a realizzare, con la conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali, senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori

In un contratto integrante una permuta di cosa presente con cosa futura l'effetto traslativo si  verifica,  ex  art.  1472  c.c.,  non  appena la cosa viene ad esistenza; e questo momento si identifica, quando la cosa futura consista in una porzione dell'edificio che il permutante costruttore si è impegnato a realizzare, con la conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali, senza che abbiano rilevanza le rifiniture o gli accessori

Torna in cima