Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 20071 del 22 giugno 2022 – Resta ferma la legittimità dell’attività di riqualificazione per via interpretativa dell’atto da registrare soltanto se operata “ab intrinseco”, senza l’utilizzazione di elementi ad esso estranei, in quanto l’interpretazione prevista dall’art. 20, d.p.r. n. 131 del 1986, non può basarsi sull’individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dal singolo atto presentato alla registrazione, essendo viceversa la finalità antielusiva profilo affatto estraneo alla disposizione in esame

Resta ferma la legittimità dell'attività di riqualificazione per via interpretativa dell'atto da registrare soltanto se operata "ab intrinseco", senza l'utilizzazione di elementi ad esso estranei, in quanto l'interpretazione prevista dall'art. 20, d.p.r. n. 131 del 1986, non può basarsi sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dal singolo atto presentato alla registrazione, essendo viceversa la finalità antielusiva profilo affatto estraneo alla disposizione in esame

Corte di Cassazione ordinanza n. 20065 del 21 giugno 2022 – Ai fini dell’accertamento della sussistenza di una attività di impresa è che – come per l’impresa civilistica – sussista il requisito della abitualità, che va intesa come attività stabile nel tempo, con riguardo al periodo temporale rilevante ai fini dell’imposizione sui redditi e, quindi, al periodo di imposta. Ne consegue che non possono assumere rilievo – ai fini della tassazione del reddito di impresa – le cessioni di beni che non siano caratterizzate dall’abitualità e dalla professionalità

Ai fini dell’accertamento della sussistenza di una attività di impresa è che – come per l’impresa civilistica – sussista il requisito della abitualità, che va intesa come attività stabile nel tempo, con riguardo al periodo temporale rilevante ai fini dell'imposizione sui redditi e, quindi, al periodo di imposta. Ne consegue che non possono assumere rilievo – ai fini della tassazione del reddito di impresa – le cessioni di beni che non siano caratterizzate dall'abitualità e dalla professionalità

Corte di Cassazione ordinanza n. 20064 del 21 giugno 2022 – Al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa occorre fare riferimento alla nozione di «superficie utile complessiva», quale mera utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, considerandosi tutta la superficie dell’unità immobiliare ma con esclusione di balconi, terrazze, cantine, soffitte scale e posto auto, in quanto espressamente esclusi dalla disposizione richiamata

Al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa occorre fare riferimento alla nozione di «superficie utile complessiva», quale mera utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, considerandosi tutta la superficie dell'unità immobiliare ma con esclusione di balconi, terrazze, cantine, soffitte scale e posto auto, in quanto espressamente esclusi dalla disposizione richiamata

Corte di Cassazione ordinanza n. 20062 del 21 giugno 2022 – Ove il contribuente presenti documentazione del tutto inattendibile, ovvero ometta le dichiarazioni fiscali (IVA e imposte dirette), l’Ufficio che proceda all’accertamento nelle forme dell’accertamento induttivo puro può condurre l’accertamento facendo ricorso a presunzioni «supersemplici», ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, le quali comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente

Ove il contribuente presenti documentazione del tutto inattendibile, ovvero ometta le dichiarazioni fiscali (IVA e imposte dirette), l’Ufficio che proceda all’accertamento nelle forme dell’accertamento induttivo puro può condurre l’accertamento facendo ricorso a presunzioni «supersemplici», ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, le quali comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente

Corte di Cassazione ordinanza n. 20061 del 21 giugno 2022 – La violazione dell’esame di un fatto storico, peraltro preclusa nei casi in cui trova applicazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si rileva come non sia stato dedotto alcun fatto storico omesso dal giudice di appello, ma solo l’omesso esame di elementi istruttori (il decreto di archiviazione), che non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

La violazione dell'esame di un fatto storico, peraltro preclusa nei casi in cui trova applicazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., si rileva come non sia stato dedotto alcun fatto storico omesso dal giudice di appello, ma solo l’omesso esame di elementi istruttori (il decreto di archiviazione), che non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

Corte di Cassazione ordinanza n. 20060 del 21 giugno 2022 – In materia di deducibilità dei costi d’impresa, secondo cui la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi

In materia di deducibilità dei costi d'impresa, secondo cui la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività dell'impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi

Corte di Cassazione ordinanza n. 20045 del 21 giugno 2022 – La sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

Corte di Cassazione ordinanza n. 20044 del 21 giugno 2022 – In materia di regime fiscale dei disavanzi derivanti da fusione o scissione di società, la disposizione intertemporale di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 344 del 2003, che mantiene ferma l’applicazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 358 del 1997 (abrogato con riguardo alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31/12/2003) alle fusioni e scissioni deliberate fino al 30/04/2004, rinvia implicitamente al comma 4 dello stesso art. 6 e si interpreta nel senso che anche per tali operazioni la società che vuole avvalersi del riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori da imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote deve farne richiesta nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione

In materia di regime fiscale dei disavanzi derivanti da fusione o scissione di società, la disposizione intertemporale di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 344 del 2003, che mantiene ferma l'applicazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 358 del 1997 (abrogato con riguardo alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31/12/2003) alle fusioni e scissioni deliberate fino al 30/04/2004, rinvia implicitamente al comma 4 dello stesso art. 6 e si interpreta nel senso che anche per tali operazioni la società che vuole avvalersi del riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori da imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote deve farne richiesta nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione Il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa

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