Corte di Cassazione sentenza n. 17192 depositata il 27 maggio 2022 – In tema di agevolazioni d’accise sul gasolio per autotrazione, le carenze, gli errori o le falsità contenute nella dichiarazione trimestrale di consumo accertate dall’Amministrazione doganale dopo la formazione del silenzio-assenso e la fruizione del credito determinano la perdita dei benefici, con l’irrogazione delle conseguenti sanzioni, limitatamente agli importi irregolarmente dichiarati o documentati e non rispetto all’intera agevolazione, salvo che l’attestazione mendace o erronea investa un elemento costitutivo dell’istanza
In tema di agevolazioni d'accise sul gasolio per autotrazione, le carenze, gli errori o le falsità contenute nella dichiarazione trimestrale di consumo accertate dall'Amministrazione doganale dopo la formazione del silenzio-assenso e la fruizione del credito determinano la perdita dei benefici, con l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, limitatamente agli importi irregolarmente dichiarati o documentati e non rispetto all'intera agevolazione, salvo che l'attestazione mendace o erronea investa un elemento costitutivo dell'istanza La struttura della disposizione legislativa quindi pone in risalto che la perdita dei benefici resta - in ogni caso - rapportata agli importi per i quali la dichiarazione è non veritiera D irregolare. In caso di decisione tempestiva, infatti, le eventuali carenze della dichiarazione sono idonee a determinare il mancato riconoscimento della corrispondente voce di credito, ma non anche il rigetto integrale dell'istanza (salvo, in evidenza, che non riguardino requisiti essenziali della richiesta stessa) e ciò pur a fronte jel carattere "non veridico" della dichiarazione. L'identità strutturale tra la decisione tempestiva e quella dopo la scadenza dei termini comporta, dunque, che l'eventuale "decadenza" si realizzi negli stessi termini, ossia esclusivamente con riguardo agli importi direttamente coinvolti nella contestata non veridicità della dichiarazione. Non va trascurato, infine, che l'istanza mira alla fruizione di una agevolazione per un complessivo importo le cui componenti tuttavia sono autonome ed oggetto di specifica valutazione: solo ove la falsità riguardi un elemento costitutivo dell'istanza (ad es. la dichiarazione di essere impresa esercente attività di autotrasporto) l'intera richiesta resta travolta, mentre se riguarda specifiche voci (ad es. la falsa titolarità di una cisterna di stoccaggio), a valutazione mantiene un carattere frazionato. Con il quarto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 16, 17, d.lgs. 472/1997, poiché la CTR non ha accolto la sua domanda di restituzione parziale dell'importo versato per le sanzioni, nonostante il suo diritto alla riduzione delle stesse quale effetto del versamento integrale effettuato nel termine di legge. L'accoglimento del terzo motivo è assorbente del mezzo in esame, dovendo il trattamento sanzionatorio essere complessivamente rivalutato in sede di giudizio di rinvio. In conclusione, accolto il terzo motivo del ricorso, rigettati il primo ed il secondo motivo, assorbito il quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il terzo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il primo ed il secondo motivo, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza im pugna·ta e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.