Archivi annuali: 2022

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2022, n. 18873 – Licenziamento per giusta causa – Valutazioni negative particolarmente offensive nei confronti del presidente

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 giugno 2022, n. 18873 Licenziamento per giusta causa - Valutazioni negative particolarmente offensive nei confronti del presidente - Onere della prova Rilevato che 1. La Corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello proposto da S. S., ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimatogli il 15.10.2010 ed [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2022, n. 18867 – In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2022, n. 18812 – In materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con l. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore

In materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con l. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 giugno 2022, n. 18567 – Le questioni esaminabili di ufficio, che abbiano formato oggetto nel corso del giudizio di primo grado di una specifica domanda od eccezione, non possono più essere riproposte nei gradi successivi del giudizio, sia pure sotto il profilo della sollecitazione dell’organo giudicante ad esercitare il proprio potere di rilevazione in via officiosa, qualora la loro decisione resa od omessa da parte del primo giudice non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, ostandovi un giudicato interno che il giudice dei gradi successivi deve in ogni caso rilevare

Le questioni esaminabili di ufficio, che abbiano formato oggetto nel corso del giudizio di primo grado di una specifica domanda od eccezione, non possono più essere riproposte nei gradi successivi del giudizio, sia pure sotto il profilo della sollecitazione dell'organo giudicante ad esercitare il proprio potere di rilevazione in via officiosa, qualora la loro decisione resa od omessa da parte del primo giudice non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, ostandovi un giudicato interno che il giudice dei gradi successivi deve in ogni caso rilevare

Corte di Cassazione sentenza n. 16703 depositata il 24 maggio 2022 – In  materia tributaria, integra operazione  elusiva, ai sensi dell’art.  10 della  legge 29 dicembre 1990, n. 408, l’acquisto di terreni edificabili,  da parte di una società immobiliare, realizzato tramite una cessione in suo favore, esente da V.A. ma priva di reali giustificazioni economiche, di quote di società a tale scopo costituita dall’alienante, dovendosi escludere che il contribuente possa conseguire indebiti vantaggi fiscali mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili dell’operazione diverse dalla mera aspettativa di  quei  benefici

In  materia tributaria, integra operazione  elusiva, ai sensi dell'art.  10 della  legge 29 dicembre 1990, n. 408, l'acquisto di terreni edificabili,  da parte di una società immobiliare, realizzato tramite una cessione in suo favore, esente da V.A. ma priva di reali giustificazioni economiche, di quote di società a tale scopo costituita dall'alienante, dovendosi escludere che il contribuente possa conseguire indebiti vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili dell'operazione diverse dalla mera aspettativa di  quei  benefici

Corte di Cassazione sentenza n. 16700 depositata il 24 maggio 2022 – In tema di imposta di registro l’attività di riqualificazione non può giungere fino a travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici

In tema di imposta di registro l'attività di riqualificazione non può giungere fino a travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, pena l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici

Corte di Cassazione sentenza n. 16700 depositata il 24 maggio 2022 – In tema di registro, l’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l’atto dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude  che l’imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della  definitiva  riforma dell’atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l’irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che  dovrebbe  essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità  contributiva,  equiparando  l’ipotesi  di presenza,  ancora  non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza

In tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude  che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della  definitiva  riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che  dovrebbe  essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità  contributiva,  equiparando  l'ipotesi  di presenza,  ancora  non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza

Scissione parziale in due beneficiarie di nuova costituzione e conferimento quote – Articolo 11, comma 1, lett.c), legge 27 luglio 2000, n.212 – Risposta n. 256 del 10 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 256 del 10 maggio 2022 Articolo 11, comma 1, lett.c), legge 27 luglio 2000, n.212. Scissione parziale in due beneficiarie di nuova costituzione e conferimento quote. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  La società ALFA è a capo di un gruppo societario [...]

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