Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 16476 depositata il 23 maggio 2022 – Ove invece ritualmente operato il disconoscimento, il giudice non può limitarsi a negare l’efficacia probatoria delle copie prodotte, ma è tenuto a valutare le specifiche difformità allegate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva

Laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), l'efficacia  asseverativa  di tali documenti va valutata alla stregua della regola generale sancita dall'art.  2719 cod. civ. Ove invece ritualmente operato il disconoscimento, il giudice non può limitarsi a negare l'efficacia probatoria delle copie prodotte, ma è tenuto a valutare le specifiche difformità allegate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva

Corte di Cassazione ordinanza n. 16467 depositata il 20 maggio 2022 – In tema d’imposta comunale sugli immobili la nozione di edificabilità non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa, cosicché l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale ad attrezzature e impianti di interesse generale, o a servizi pubblici o di interesse pubblico, non esclude l’oggettivo carattere edificabile ex art.2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione

In tema d'imposta comunale sugli immobili la nozione di edificabilità non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa, cosicché l'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale ad attrezzature e impianti di interesse generale, o a servizi pubblici o di interesse pubblico, non esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art.2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 16459 depositata il 20 maggio 2022 – In tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale

In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale

Corte di Cassazione ordinanza n. 16267 depositata il 19 maggio 2022 – Il presupposto obiettivo di esenzione costituito dalla incertezza normativa presuppone una condizione di dubbio non evitabile sul contenuto, sull’oggetto o sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso l’ordinario procedimento di interpretazione normativa

Il presupposto obiettivo di esenzione costituito dalla incertezza normativa presuppone una condizione di dubbio non evitabile sul contenuto, sull'oggetto o sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso l’ordinario procedimento di interpretazione normativa

Corte di Cassazione ordinanza n. 16262 depositata il 19 maggio 2022 – La tipizzazione dei motivi di ricorso comporta che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all’impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l’espressione della duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge, mentre la tendenziale promiscuità della formulazione delle censure in esame avviluppa gli assenti vizi strutturali della motivazione, ma anche l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge sostanziale e processuale, trattandosi, dunque, di mezzi d’impugnazione difficilmente sovrapponibili e cumulabili in riferimento al medesimo costrutto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata

La tipizzazione dei motivi di ricorso comporta che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all'impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l'espressione della duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge, mentre la tendenziale promiscuità della formulazione delle censure in esame avviluppa gli assenti vizi strutturali della motivazione, ma anche l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge sostanziale e processuale, trattandosi, dunque, di mezzi d'impugnazione difficilmente sovrapponibili e cumulabili in riferimento al medesimo costrutto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata

Corte di Cassazione ordinanza n. 16195 depositata il 19 maggio 2022 – In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 16120 depositata il 19 maggio 2022 – In  materia  tributaria,  integra operazione elusiva, ai sensi dell’art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, l’acquisto di terreni edificabili, da parte di una società immobiliare, realizzato tramite una cessione in suo favore, esente da I.V.A. ma priva di reali giustificazioni economiche,  di  quote di società a tale scopo costituita dall’alienante, dovendosi escludere che il contribuente possa conseguire indebiti vantaggi fiscali mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili dell’operazione diverse dalla mera aspettativa di  quei  benefici

In  materia  tributaria,  integra operazione elusiva, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, l'acquisto di terreni edificabili, da parte di una società immobiliare, realizzato tramite una cessione in suo favore, esente da I.V.A. ma priva di reali giustificazioni economiche,  di  quote di società a tale scopo costituita dall'alienante, dovendosi escludere che il contribuente possa conseguire indebiti vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili dell'operazione diverse dalla mera aspettativa di  quei  benefici

Compensazione crediti d’imposta “Ecobonus” – articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Risposta n. 240 del 29 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 240 del 29 aprile 2022 Compensazione crediti d'imposta "Ecobonus" - articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  [ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto [...]

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