Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione ordinanza n. 14302 depositata il 5 maggio 2022 – La produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, ai sensi dell’art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza, ma l’inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e <> nel giudizio di impugnazione

La produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza, ma l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e > nel giudizio di impugnazione

Corte di Cassazione ordinanza n. 14173 depositata il 4 maggio 2022 – Affinché un indizio divenga piena prova assurgendo a presunzione semplice è necessario che si qualifichi sotto il profilo della “gravità”, quale continuità logica tra il fatto noto e l’ignoto, della “precisione” (storica dei fatti noti) e, in caso di pluralità di fonti, della “concordanza”

Affinché un indizio divenga piena prova assurgendo a presunzione semplice è necessario che si qualifichi sotto il profilo della "gravità", quale continuità logica tra il fatto noto e l'ignoto, della "precisione" (storica dei fatti noti) e, in caso di pluralità di fonti, della "concordanza"

Corte di Cassazione ordinanza n. 13994 depositata il 3 maggio 2022 – E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. In particolare, non viene esplicitato quale sia il fondamento logico e normativo dell’ applicazione al caso di specie

E' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. In particolare, non viene esplicitato quale sia il fondamento logico e normativo dell’ applicazione al caso di specie

Corte di Cassazione ordinanza n. 13983 depositata il 3 maggio 2022 – In caso di contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata, ove l’Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell’Ufficio che procede all’accertamento del reddito si determina, al pari di qualunque cittadino non residente in Italia, in base al Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato, senza che abbia rilievo l’eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia

In caso di contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata, ove l’Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell’Ufficio che procede all’accertamento del reddito si determina, al pari di qualunque cittadino non residente in Italia, in base al Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato, senza che abbia rilievo l’eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia

Corte di Cassazione ordinanza n. 13908 depositata il 3 maggio 2022 – In tema di sanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali è necessario accertare in concreto, con valutazione in fatto riservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo; in assenza di tale pregiudizio la violazione resta formale perché lesiva per l’esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria

In tema di sanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali è necessario accertare in concreto, con valutazione in fatto riservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo; in assenza di tale pregiudizio la violazione resta formale perché lesiva per l'esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria

Corte di Cassazione ordinanza n. 13839 depositata il 3 maggio 2022 – Nel caso in cui l’avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, tuttavia,  il  socio potrà fare valere le proprie ragioni nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento che lo riguarda, perché l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, proprio perché non correttamente notificato, non è opponibile al socio, con la conseguenza che questi può contestare anche la sussistenza dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria della società e non solo dimostrare la propria estraneità alla gestione societaria o eccepire che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società. Il socio può contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria, senza alcuna limitazione, anche quando l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società non sia stato impugnato dal suo legale rappresentante

Nel caso in cui l'avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, tuttavia,  il  socio potrà fare valere le proprie ragioni nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento che lo riguarda, perché l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, proprio perché non correttamente notificato, non è opponibile al socio, con la conseguenza che questi può contestare anche la sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria della società e non solo dimostrare la propria estraneità alla gestione societaria o eccepire che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società. Il socio può contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, senza alcuna limitazione, anche quando l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non sia stato impugnato dal suo legale rappresentante

Corte di Cassazione ordinanza n. 13834 depositata il 3 maggio 2022 – In tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

In tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

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