Archivi annuali: 2022

Corte di Cassazione sentenza n. 10351 depositata il 31 marzo 2022 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione  di  utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell’onere della prova, grava sul contribuente l’onere di superare la suddetta presunzione relativa dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev’essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all’equità

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente, superabile attraverso la prova, da parte del contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione  di  utili; pertanto, in virtù della disposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuente l'onere di superare la suddetta presunzione relativa dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili, che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non già su presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul mero richiamo all'equità

Corte di Cassazione sentenza n. 10342 depositata il 31 marzo 2022 – In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione

In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione

Corte di Cassazione sentenza n. 10300 depositata il 31 marzo 2022 – La cancellazione  della società  dal registro delle imprese e la conseguente estinzione prima della notifica dell’avviso di accertamento e della instaurazione del giudizio di primo grado determina il difetto della sua capacità processuale ed il difetto di legittimazione a  rappresentarla  dell’ex  legale rappresentante, sicchè l’accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin  da prima che venga instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, esclude ogni possibilità di prosecuzione dell’azione limitatamente alla società

La cancellazione  della società  dal registro delle imprese e la conseguente estinzione prima della notifica dell'avviso di accertamento e della instaurazione del giudizio di primo grado determina il difetto della sua capacità processuale ed il difetto di legittimazione a  rappresentarla  dell'ex  legale rappresentante, sicchè l'accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin  da prima che venga instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, esclude ogni possibilità di prosecuzione dell'azione limitatamente alla società

Corte di Cassazione sentenza n. 10296 depositata il 31 marzo 2022 – Il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro si applica anche alle operazioni di finanziamento, pertanto i decreti ingiuntivi  emessi a fronte del pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento, (soggette a IVA in regime di esenzione) devono essere registrati a tassa fissa (e non con aliquota proporzionale), in base al combinato disposto dell’art. 40 del d.p.r. n. 131 del 1986 e della nota II dell’art. 8 della Parte I della Tariffa

Il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro si applica anche alle operazioni di finanziamento, pertanto i decreti ingiuntivi  emessi a fronte del pagamento di crediti derivanti da operazioni di finanziamento, (soggette a IVA in regime di esenzione) devono essere registrati a tassa fissa (e non con aliquota proporzionale), in base al combinato disposto dell'art. 40 del d.p.r. n. 131 del 1986 e della nota II dell'art. 8 della Parte I della Tariffa

Corte di Cassazione sentenza n. 10295 depositata il 31 marzo 2022 – Se l’azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell’impugnazione dell’avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell’ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa; se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l’ente titolare del diritto di credito

Se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa; se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito

Corte di Cassazione sentenza n. 10294 depositata il 31 marzo 2022 – Il giudicato stacca il rapporto tra contribuente e fisco dalla propria causa originaria -che in caso di rapporto solidale involgeva anche il coobbligato-integrando una causa nuova, autonoma, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce

Il giudicato stacca il rapporto tra contribuente e fisco dalla propria causa originaria -che in caso di rapporto solidale involgeva anche il coobbligato-integrando una causa nuova, autonoma, riguardante esclusivamente la parte a cui la decisione definitiva si riferisce

Corte di Cassazione sentenza n. 10290 depositata il 31 marzo 2022 – Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed, in tale modo, viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l'effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed, in tale modo, viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria

Corte di Cassazione sentenza n. 10284 depositata il 31 marzo 2022 – Ad  integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione

Ad  integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione

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