Archivi annuali: 2023

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25359 depositata il 28 agosto 2023 – Il Fondo di previdenza integrativa per i giornalisti costituito presso l’INPGI per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici: esso infatti non si identifica con l’INPGI, che ne è solo “gestore”. Il funzionamento del Fondo avviene col sistema a ripartizione, per cui oggetto della promessa del Fondo è una prestazione definita, costituita da un valore capitale pari “a sette mensilità di retribuzione

Il Fondo di previdenza integrativa per i giornalisti costituito presso l'INPGI per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici: esso infatti non si identifica con l'INPGI, che ne è solo "gestore". Il funzionamento del Fondo avviene col sistema a ripartizione, per cui oggetto della promessa del Fondo è una prestazione definita, costituita da un valore capitale pari "a sette mensilità di retribuzione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25306 depositata il 25 agosto 2023 – Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza, ma postula che la sentenza stessa sia stata depositata in cancelleria completa di motivazione, a norma degli artt. 430 e 438 c.p.c., a meno che il giudizio non sia stato definito dando lettura del “dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, ex art. 429, comma 1°, c.p.c., nel qual caso il termine c.d. lungo di decadenza per la proposizione della impugnazione, previsto dall’art. 327 c.p.c., deve essere individuato alla stessa data della udienza in cui è stato definito il giudizio, equivalendo tale lettura in udienza a pubblicazione della sentenza stessa

Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza, ma postula che la sentenza stessa sia stata depositata in cancelleria completa di motivazione, a norma degli artt. 430 e 438 c.p.c., a meno che il giudizio non sia stato definito dando lettura del “dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, ex art. 429, comma 1°, c.p.c., nel qual caso il termine c.d. lungo di decadenza per la proposizione della impugnazione, previsto dall'art. 327 c.p.c., deve essere individuato alla stessa data della udienza in cui è stato definito il giudizio, equivalendo tale lettura in udienza a pubblicazione della sentenza stessa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25481 depositata il 31 agosto 2023 – In materia previdenziale, sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata nell’ipotesi di percezione di reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000, di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell’abitualità deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione

In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24347 depositata il 10 agosto 2023 – Il vizio di motivazione apparente può essere dedotto solo ove non sia in alcun modo ricostruibile il ragionamento logico-giuridico che ha portato il giudice di appello alla decisione, ricorrendo in tal caso un vizio di nullità della sentenza per mancato rispetto del minimo costituzionale imposto al giudice

Il vizio di motivazione apparente può essere dedotto solo ove non sia in alcun modo ricostruibile il ragionamento logico-giuridico che ha portato il giudice di appello alla decisione, ricorrendo in tal caso un vizio di nullità della sentenza per mancato rispetto del minimo costituzionale imposto al giudice

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24345 depositata il 10 agosto 2023 – Il vizio di motivazione può essere rubricato solo nel caso in cui la motivazione espressa dal giudice del merito sia del tutto incomprensibile o perplessa, così da non consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione. Ne’, peraltro, il giudice del merito è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi

Il vizio di motivazione può essere rubricato solo nel caso in cui la motivazione espressa dal giudice del merito sia del tutto incomprensibile o perplessa, così da non consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito ai fini della decisione. Ne', peraltro, il giudice del merito è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20840 depositata il 18 luglio 2023 – In  tema  di società di  capitali a ristretta base partecipativa, l’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l’interesse dei creditori sociali ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall’utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (quali ad esempio, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci

In  tema  di società di  capitali a ristretta base partecipativa, l'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l'interesse dei creditori sociali ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall'utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (quali ad esempio, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci

Esdebitazione: non viene preclusa dagli illeciti fiscali della società in quanto sono tassativi i presupposti soggettivi e oggettivi, in particolare di quello di cui al secondo comma dell’art. 142 L.F., richiesti per escludere il presupposto della meritevolezza

Esdebitazione: non viene preclusa dagli illeciti fiscali della società in quanto sono tassativi i presupposti soggettivi e oggettivi, in particolare di quello di cui al secondo comma dell'art. 142 L.F., richiesti per escludere il presupposto della meritevolezza

Corte di Cassazione, ordinanza n. 15359 depositata il 31 maggio 2023 – La valutazione della circostanza ostativa di cui al secondo comma dell’art. 142 l.fall., che ricorre «qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali», pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un’interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”

La valutazione della circostanza ostativa di cui al secondo comma dell’art. 142 l.fall., che ricorre «qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali», pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria"

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