La Corte di Cassazione, sez. I, con l’ordinanza n. 15359 depositata il 31 maggio 2023, intervenendo in tema di esdebitazione, ha ribadito che “… la tassatività delle ipotesi contemplate dall’art. 142, comma 1, l.fall. va affermata anche alla luce dell’art. 23 della direttiva (UE) 2019/1023 (cd. direttiva Insolvency), che circoscrive la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione, in deroga ai precedenti articoli da 20 a 22, facendo riferimento, tra l’altro, a condotte personali dell’imprenditore «disoneste o in malafede ai sensi del diritto nazionale» (par. 1) ovvero a «determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate» (par. 2), stante il favor dell’ordinamento unionale per l’istituto dell’esdebitazione (“discharge of debt”) cui è dedicato l’intero Tit. III della direttiva medesima …”
La vicenda ha riguardato il socio di una società in nome collettivo dichiarato fallito, quale socio illimitatamente responsabile della snc fallita. Il socio aveva presentata l’istanza di esdebitazione di cui all’art. 142 l.fall. Il Tribunale negava il beneficio dell’esdebitazione. Contro il provvedimento del Tribunale il socio fallito proponeva reclamo alla Corte di Appello. I giudici di appello con decreto rigettavano il reclamo proposto. Avverso la decisione della Corte territoriale il socio proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini, con ordinanza interlocutoria, disponevano la trattazione congiunta del ricorso con quelli analoghi ricorsi presentati dagli altri due soci.
In particolare i giudici di legittimità, nell’accogliere i ricorsi, hanno ritenuto fondati i rilievi mossi dalla corte d’appello sotto il profilo soggettivo della meritevolezza esulano dalle ipotesi tassativamente indicate nei numeri da 1) a 6) dell’art. 142, primo comma, l.fall.. In quanto “… il riferimento agli illeciti fiscali posti in essere dalla società, in periodi risalenti da nove a sette anni prima della dichiarazione di fallimento (che peraltro non è stato aperto su ricorso dell’Amministrazione finanziaria), esorbita dal perimetro tracciato …”
Il Supremo consesso ha ribadito che “… la valutazione della circostanza ostativa di cui al secondo comma dell’art. 142 l.fall., che ricorre «qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali», pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un’interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria” (Cass. 15246/2022; 7550/2018; Cass. Sez. U, 24214/2011); …”
Infine per i giudici di piazza Cavour i giudici di appello devono procedere ad una valutazione “… in modo più approfondito l’analisi circa il presupposto oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali e della sua eventuale irrisorietà – da parametrare a percentuali talmente minime da considerarsi irrilevanti e tali che, tenuto conto di tutte le risultanze della procedura, non siano in grado di rappresentare in concreto, neppure parzialmente, il concetto di “soddisfacimento” (cfr. Cass. 15246/2022) – fermo restando che, in caso di esdebitazione del socio illimitatamente responsabile di una società, fallito in estensione, devono considerarsi creditori concorsuali anche quelli della società, in quanto, pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci (Cass. 16263/2020); …”
In conclusione per la Suprema Corte non può escludersi il requisito della meritevolezza solamente sulla base di una gestione aziendale connotata da perduranti e gravi illeciti tributari commessi dalla società. Per cui è sicuramente esorbitato da quanto statuito dall’art. 142 l. fall. escludere il requisito della meritevolezza per illeciti fiscali posti in essere dalla società in periodi risalenti a nove e sette anni prima del fallimento. La preclusione del requisito della meritevolezza riguarda esclusivamente nei casi di distrazione dell’attivo o esposizione di passività inesistenti, dissesto cagionato o aggravato rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e il ricorso abusivo del credito. Tale preclusione si realizza anche alla condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e gli altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salva la riabilitazione.
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