Archivi annuali: 2023

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19788 depositata l’ 11 luglio 2023 – Compete il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire.

Compete il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 23589 depositata il 28 settembre 2018 – La comunicazione di un atto negoziale recettizio, quale è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che ove l’atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l’assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso I’ ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l’avviso di giacenza e l’eventuale ritiro da parte del destinatario

La comunicazione di un atto negoziale recettizio, quale è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che ove l'atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso I' ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 17940 depositata il 16 gennaio 2019 – La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l’accertamento della previa disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione,  da  parte  dell’amministratore,  della  destinazione  dei  beni  suddetti. Per avviamento commerciale deve sinteticamente intendersi la “capacità” di profitto di un’azienda e il suo valore come il plusvalore dell’azienda avviata, non è dubitabile che esso non rappresenti per l’imprenditore una mera aspettativa di fatto, ma costituisca, invece, un “valore” dell’azienda che lo incorpora

La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione,  da  parte  dell'amministratore,  della  destinazione  dei  beni  suddetti. Per avviamento commerciale deve sinteticamente intendersi la "capacità" di profitto di un'azienda e il suo valore come il plusvalore dell'azienda avviata, non è dubitabile che esso non rappresenti per l'imprenditore una mera aspettativa di fatto, ma costituisca, invece, un "valore" dell'azienda che lo incorpora

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 4479 depositata il 14 novembre 2019 – La distrazione, invero, è la condotta che determina il depauperamento del patrimonio della società e un bene immateriale quale è l’avviamento commerciale in sé considerato, a prescindere dalla gestione dei rapporti patrimoniali e contrattuali sottostanti, rappresenta una potenziale capacità di reddito, una aspettativa, ma non un reddito: né presente , nè futuro nella forma del credito. In tale veste, la sua dispersione oggettiva, per l’autonoma scelta dei clienti di fruire dei prodotti della nuova impresa del medesimo imprenditore, non costituisce un fatto addebitabile a quest’ultimo né sotto la forma della distrazione, né sotto la forma della distruzione, né sotto la forma di comportamento doloso rilevante a titolo di bancarotta impropria. Per “avviamento” si intende la maggiore capacità di produrre utile di un’azienda già funzionante (rispetto ad una di nuova costituzione). Esso è rappresentato dal maggior valore che viene attribuito ad un’azienda rispetto alla  somma  algebrica  di  tutte le singole attività  e passività  che compongono il patrimonio tra i quali si annoverano la clientela, la organizzazione aziendale, l’ubicazione, l’abilità gestoria dell’imprenditore.

La distrazione, invero, è la condotta che determina il depauperamento del patrimonio della società e un bene immateriale quale è l'avviamento commerciale in sé considerato, a prescindere dalla gestione dei rapporti patrimoniali e contrattuali sottostanti, rappresenta una potenziale capacità di reddito, una aspettativa, ma non un reddito: né presente , nè futuro nella forma del credito. In tale veste, la sua dispersione oggettiva, per l'autonoma scelta dei clienti di fruire dei prodotti della nuova impresa del medesimo imprenditore, non costituisce un fatto addebitabile a quest'ultimo né sotto la forma della distrazione, né sotto la forma della distruzione, né sotto la forma di comportamento doloso rilevante a titolo di bancarotta impropria. Per "avviamento" si intende la maggiore capacità di produrre utile di un'azienda già funzionante (rispetto ad una di nuova costituzione). Esso è rappresentato dal maggior valore che viene attribuito ad un'azienda rispetto alla  somma  algebrica  di  tutte le singole attività  e passività  che compongono il patrimonio tra i quali si annoverano la clientela, la organizzazione aziendale, l'ubicazione, l'abilità gestoria dell'imprenditore.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27940 depositata il 15 giugno 2021 – In tema di bancarotta fraudolenta, I’ avviamento commerciale dell’azienda è suscettibile di distrazione se, contestualmente, è stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento, potendo quest’ultimo rappresentare da solo l’oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. L’avviamento inteso quale plusvalore dell’azienda già avviata

In tema di bancarotta fraudolenta, I' avviamento commerciale dell'azienda è suscettibile di distrazione se, contestualmente, è stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, potendo quest'ultimo rappresentare da solo l'oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. L'avviamento inteso quale plusvalore dell'azienda già avviata

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 19882 depositata il 10 febbraio 2023 – In tema di bancarotta fraudolenta, non è suscettibile di distrazione l’avviamento commerciale dell’azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento, potendo peraltro quest’ultimo rappresentare da solo l’oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. L’azienda con tutti i suoi elementi positivi – clientela, locali, autorizzazione di somministrazione, attrezzature ecc. – determinanti l’avviamento

In tema di bancarotta fraudolenta, non è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, potendo peraltro quest'ultimo rappresentare da solo l'oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. L'azienda con tutti i suoi elementi positivi - clientela, locali, autorizzazione di somministrazione, attrezzature ecc. - determinanti l'avviamento

Corte di Cassazione, ordinanza n. 15030 depositata il 29 maggio 2023 – Il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui in ogni caso un limite strutturale insito nel fatto che l’atto impositivo non è l’atto introduttivo del processo quanto piuttosto l’oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa tributaria in esso riportata, sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base all’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, l’attenzione sia rivolta (come nella specie) alle difese dell’ente impositore resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all’atto della costituzione in giudizio esporre «le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente», indicando «le prove di cui intende valersi» e proponendo «altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio», non per questo può trascurarsi che l’ente impositore fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto dal contribuente ritenuto

Il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui in ogni caso un limite strutturale insito nel fatto che l’atto impositivo non è l'atto introduttivo del processo quanto piuttosto l'oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa tributaria in esso riportata, sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base all'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, l'attenzione sia rivolta (come nella specie) alle difese dell'ente impositore resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all'atto della costituzione in giudizio esporre «le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente», indicando «le prove di cui intende valersi» e proponendo «altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio», non per questo può trascurarsi che l’ente impositore fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto dal contribuente ritenuto

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