Corte di Cassazione, ordinanza n. 19788 depositata l’ 11 luglio 2023 – Compete il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire.
Compete il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire.