Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 17940 depositata il 16 gennaio 2019 – La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l’accertamento della previa disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione,  da  parte  dell’amministratore,  della  destinazione  dei  beni  suddetti. Per avviamento commerciale deve sinteticamente intendersi la “capacità” di profitto di un’azienda e il suo valore come il plusvalore dell’azienda avviata, non è dubitabile che esso non rappresenti per l’imprenditore una mera aspettativa di fatto, ma costituisca, invece, un “valore” dell’azienda che lo incorpora