Archivi annuali: 2023

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37269 depositata il 20 dicembre 2022 – In tema di ICI l’art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2006, conv. in l. n. 410 del 2001, introduce, ai fini ICI, una disciplina speciale che deroga ai normali criteri di individuazione dei soggetti passivi dell’imposta, non già le società veicolo costituite in base al disposto del comma 1 del citato art. 2 o i fondi a tali società collegati, ma i soggetti che hanno in uso i beni e che li hanno ricevuti in assegnazione dall’Agenzia del demanio ex art. 4, comma 2 ter, del menzionato d.l. n. 351 del 2001

In tema di ICI l’art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2006, conv. in l. n. 410 del 2001, introduce, ai fini ICI, una disciplina speciale che deroga ai normali criteri di individuazione dei soggetti passivi dell'imposta, non già le società veicolo costituite in base al disposto del comma 1 del citato art. 2 o i fondi a tali società collegati, ma i soggetti che hanno in uso i beni e che li hanno ricevuti in assegnazione dall'Agenzia del demanio ex art. 4, comma 2 ter, del menzionato d.l. n. 351 del 2001

Corte di Cassazione ordinanza n. 31170 depositata il 21 ottobre 2022 – In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 o D/10), con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale

In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 o D/10), con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale

Corte di Cassazione ordinanza n. 31081 depositata il 20 ottobre 2022 – In tema di c.d. costi infragruppo l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi sopportati grava sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, ai fini della deducibilità del corrispettivo, che sia dimostrata l’effettiva utilità tratta dal servizio remunerato, e che quest’ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata

In tema di c.d. costi infragruppo l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi sopportati grava sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, ai fini della deducibilità del corrispettivo, che sia dimostrata l’effettiva utilità tratta dal servizio remunerato, e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata

Corte di Cassazione ordinanza n. 30916 depositata il 19 ottobre 2022 – I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità

I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità

Corte di Cassazione ordinanza n. 30908 depositata il 19 ottobre 2022 – Nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi suoi propri e non quelli che attengono l’accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta

Nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi suoi propri e non quelli che attengono l’accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta

Corte di Cassazione ordinanza n. 30807 depositata il 19 ottobre 2022 – La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. “patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede

Corte di Cassazione sentenza n. 30800 depositata il 19 ottobre 2022  – In tema di Iva, il meccanismo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 28 del 1997, costituisce una modalità di assolvimento dell’Iva per le operazioni imponibili poste in essere dall’esportatore abituale (cessioni e prestazioni di servizi ad esso rese), in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all’esportazione od operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente, per un ammontare superiore al 10 per cento del complessivo volume d’affari, ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, consentendo al suo fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell’esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria

In tema di Iva, il meccanismo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 28 del 1997, costituisce una modalità di assolvimento dell'Iva per le operazioni imponibili poste in essere dall'esportatore abituale (cessioni e prestazioni di servizi ad esso rese), in quanto si sostanzia nella compensazione del relativo debito con il credito maturato sulle cessioni all'esportazione od operazioni assimilate registrate nell'anno solare precedente, per un ammontare superiore al 10 per cento del complessivo volume d'affari, ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, consentendo al suo fornitore di effettuare la rivalsa nei suoi confronti attraverso lo scomputo del credito dell'esportatore e non attraverso la controprestazione monetaria

Corte di Cassazione sentenza n. 30798 depositata il 19 ottobre 2022  – Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all’art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario, che restano sempre deducibili, anche con nuove argomentazioni giuridiche

Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all'art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario, che restano sempre deducibili, anche con nuove argomentazioni giuridiche

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