Corte di Cassazione ordinanza n. 31081 depositata il 20 ottobre 2022 – In tema di c.d. costi infragruppo l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi sopportati grava sulla società che affermi di aver ricevuto il servizio, occorrendo, ai fini della deducibilità del corrispettivo, che sia dimostrata l’effettiva utilità tratta dal servizio remunerato, e che quest’ultima sia obiettivamente determinabile ed adeguatamente documentata