CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5972 depositata il 25 marzo 2016
TRIBUTI – AGEVOLAZIONI FISCALI – IMPOSTA DI REGISTRO – ACQUISTO TERRENO AGRICOLO – ALIQUOTA RIDOTTA IN FAVORE DI COLTIVATORE DIRETTO – APPLICAZIONE A CONSORZIO CHE SVOLGE ATTIVITA’ DI RACCOLTA, LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI CONFERITI DAI SOCI – NON SUSSISTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di liquidazione, concernente il mancato riconoscimento dell’agevolazione fiscale (imposta di registro fissa all’1%), per un atto di compravendita di un terreno, correlata al possesso dei requisiti soggettivi di coltivatore diretto, di cui al DPR 601/73, e dei decreti legislativi nn. 228 del 2001 e 99 del 2004.
La ricorrente ritiene, in quanto società agricola, di poter usufruire dei benefici fiscali quale coltivatore diretto (la maggior parte dei soci è coltivatore diretto ed è iscritta all’Inps, come tale).
L’ufficio, invece, ha contestato tale qualifica, affermando che il consorzio ortofrutticolo non è un coltivatore diretto, perché non coltiva direttamente la terra e non ha acquistato il terreno de quo, allo scopo di accorpamento o arrotondamento della proprietà contadina, infatti, la medesima società svolge attività di raccolta, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti dei soci.
La ctp di primo grado ha accolto il ricorso della contribuente compensando le spese.
L’ufficio impugnava la sentenza, riproponendo le proprie ragioni.
La CTR accoglieva, le ragioni dell’ufficio, in quanto l’art. 9 comma 2, del DPR 601/73, limita il beneficio fiscale a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni, mentre la società cooperativa ricorrente, non poteva annoverarsi tra queste, perché svolgeva e svolge attività di raccolta, conservazione, e commercializzazione del prodotto conferiti dai soci.
Infatti, secondo il DPR 601/73 cit., l’attività della cooperativa da agevolare è quella primaria di coltivazione del fondo, avendo per finalità esclusiva, l’accorpamento e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.
Inoltre, nella presente vicenda, il Consorzio ricorrente avrebbe affittato, dopo quattro mesi, i terreni acquistati, a un terzo, mentre la compagine sociale del medesimo Consorzio, non è limitata ai soli coltivatori diretti.
Ricorreva davanti a questa Corte di Cassazione, la società contribuente, mentre l’ufficio non ha spiegato difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma quarto del D.L.gs. n. 99 del 2004, nella parte in cui ammette le società agricole previste dall’art. 1 comma 3 del citato decreto legislativo, alle agevolazioni tributarie in materia d’imposizione indiretta, e ciò, in quanto, il dettato della norma asseritamene violata, richiamerebbe i benefici fiscali previsti a favore dei coltivatori diretti, anche in favore delle società agricole di cui all’art. 1 comma 3 del D.L.gs. n. 99 del 2004, senza, tuttavia, correlarla ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti per i coltivatori diretti (l’abitualità nell’attività manuale di coltivazione della terra, la conduzione diretta del fondo e la finalità, relativamente ai terreni acquistati, di accorpamento della proprietà diretto coltivatrice, singola o associata).
L’assunto non merita accoglimento.
Infatti, la doglianza del ricorrente valorizza il solo profilo soggettivo (relativo all’equiparazione delle società agricole previste dall’art. 1 comma 3 del citato decreto legislativo, alle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto), mentre non tiene conto del presupposto effettivo che fonda la predetta equiparazione, ai fini delle specifiche agevolazioni fiscali, e cioè, l’elemento funzionale, concernente il riordino della piccola proprietà contadina, in base alle caratteristiche di questa così come definite nella legge istitutiva n. 604 del 1954.
Infatti, l’agevolazione per la piccola proprietà contadina, essendo legata a presupposti affatto specifici, non è quella alla quale può accedere il contribuente che semplicemente abbia la qualifica d’imprenditore agricolo professionale ex D.Lgs. n. 99 del 2004.
E pertanto non risente del dibattito dottrinale e giurisprudenziale che si è sviluppato in coerenza di tale nozione, attorno alla parificazione delle persone giuridiche e delle società ai soggetti rientranti nell’anteriore categoria dell’imprenditore agricolo a titolo principale, resa possibile in base alla L. n. 153 del 1975 (che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 17 aprile 1972, n. 15-159 per la riforma dell’agricoltura e per il miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie).
In buona sostanza, la materia relativa al trattamento tributario degli atti di acquisto di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli, esula dall’ambito di applicazione della citata direttiva comunitaria ed è autonomamente disciplinata da parte della normativa nazionale, secondo il criterio del beneficio della piccola proprietà contadina (v. già, tra le altre, Cass. N. 11693/97), che è estensibile, ex art. 9 comma 2 DPR 601/73 – tutt’ora pienamente vigente -, solo alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni (ipotesi nella quale non rientra la cooperativa ricorrente).
Alla società ricorrente, potrà essere riconosciuto il regime agevolato dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), ma non quello di coltivatore diretto che conduce direttamente il fondo, atteso che il Consorzio ricorrente svolge la diversa attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, non rientrando, quindi, nella finalità d’incentivo alla promozione della coltivazione diretta del fondo, per la creazione di unità poderali, volte la riordino della piccola proprietà contadina, v. Cass. n. 5378 del 2014.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare in favore dell’Agenzia delle Entrate la somma di € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
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