COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di Roma – Sentenza n. 5102 sez. 9 del 1° ottobre 2015
ACCERTAMENTO – NOTIFICA – TEMPORANEA ASSENZA DALLA PROPRIA ABITAZIONE – C.D. “RACCOMANDATA INFORMATIVA”
FATTO
G.G. ricorre contro preavviso di fermo di autovettura relativo all’omesso pagamento di cartelle di cui contesta di aver mai avuto rituale notifica.
La Commissione tributaria provinciale di Roma ha respinto il ricorso ritenendo provata la notifica delle cartelle cui si riferisce la misura di garanzia attivata.
Propone appello il G.G. insistendo nella contestazione dell’irritualità della notifica delle cartelle sottese al fermo impugnato contestando la valenza probatoria della documentazione prodotta da Equitalia, chiedendo quindi la riforma della sentenza impugnata. Si costituisce nel giudizio di appello EQUITALIA eccependo l’indeterminatezza della contestazione della documentazione ed insistendo sulla rituale notifica delle cartelle concludendo quindi per la conferma della sentenza di primo grado.
Con successiva memoria il GA. contesta la corretta applicazione dell’art. 140 c.p.c. non risultando nella documentazione prodotta da Equitalia la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata di avviso di deposito presso la casa comunale del plico da notificare.
DIRITTO
Valore assorbente per la definizione della controversia assume l’esame della corretta procedura di notifica delle cartelle cui si riferisce il fermo oggetto del giudizio.
Per la notifica delle cartelle esattoriali in caso di irreperibilità del contribuente, prima dell’intervento della Corte Costituzionale, l’art. 26, comma 4 (prima comma 3), D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, testualmente disponeva: “Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune”.
Nelle ipotesi di irreperibilità meramente relativa del destinatario (cioè “nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile”, come recita il denunciato terzo comma dell’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973), la cartella di pagamento andava notificata applicando non l’art. 140 c.p.c. ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari “assolutamente” irreperibili (lettera e, del primo comma dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973). Pertanto, nonostante che il domicilio fiscale fosse noto ed effettivo, non erano necessarie, per la validità della notificazione della cartella, né l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario né la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In sostanza la notificazione, prima dell’intervento della Corte Costituzionale, si poteva eseguire con modalità diverse, a seconda che l’atto da notificare fosse un avviso di accertamento oppure una cartella di pagamento: nel primo caso, si applicavano le modalità previste dall’art. 140 c.p.c.; nel secondo caso, quelle previste dalla lettera e del primo comma dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600/73, creando un’assurda disparità di trattamento. Infatti, prima dell’intervento della Corte Costituzionale per la notifica delle cartelle esattoriali il concessionario non doveva fare differenza tra l’irreperibilità relativa e quella assoluta, dovendo rispettare soltanto la specifica procedura dell’art. 26 citato, estremamente penalizzante per il contribuente destinatario dell’atto.
La suddetta diversità della disciplina di una medesima situazione (notificazione a soggetto relativamente irreperibile) non è apparsa alla Corte Costituzionale riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell’art. 3 della Costituzione. Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, è stato necessario, pertanto, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento.
Appunto per questo la Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 258/2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile… si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, anziché “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario… si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del D.P.R. 29 settembre, n. 600”.
L’intervento della Corte Costituzionale parifica le modalità di notificazione sia per gli accertamenti che per le cartelle esattoriali e non limita il diritto di difesa del contribuente, consentendogli una maggiore possibilità di conoscenza degli atti, nel rispetto soprattutto dei principi dello Statuto del contribuente (art. 6, c. 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212). La Corte ha, quindi, ritenuto ambiguo (oltre che sfavorevole ai diritti del contribuente) il contenuto di tale articolo 26. In sintesi, il contribuente deve venire a conoscenza che l’atto (cartella esattoriale) è stato depositato presso la casa comunale, mediante il ricevimento della raccomandata A/R, che è così informativa di tutto ciò. Ove ciò non avvenga, tutte le cartelle sono nulle poiché di fatto non risultanti notificate al contribuente.
Va ulteriormente rilevato che l’intero sistema delle notificazioni si fonda su ragionevoli presunzioni di conoscenza dell’atto da parte del soggetto al quale la notifica è rivolta, non essendo esigibile che quest’ultimo ne abbia sempre una conoscenza concreta (realizzabile soltanto nell’ipotesi di notificazione a mani proprie prevista dall’art. 138 c.p.c.). Pertanto, in un equo bilanciamento delle posizione del notificante e del destinatario della notificazione impone che le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario siano ispirate ad un criterio di effettività.
Nel procedimento disciplinato dall’art. 140 c.p.c. la consegna della copia conforme dell’atto da notificare, rivelatasi impossibile nella residenza, nella dimora o nel domicilio del destinatario (localizzati nella casa di abitazione di quest’ultimo o nel luogo in cui egli ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio (Cass. SS.UU. 5 novembre 1981, n. 5825) per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c., viene eseguita dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore mediante deposito nella casa del Comune in cui la notificazione deve avvenire.
Va però distinta, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione (sent. 6102/2011), l’irreperibilità assoluta dall’irreperibilità relativa del notificata rio. La prima si ha quando non si conosce con certezza la residenza attuale del soggetto mentre la seconda si concretizza nel momento in cui sono conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario ma non è stato possibile eseguire la consegna dell’atto perché questi (o altro soggetto abilitato a ricevere la notifica) non è stato trovato in tale indirizzo.
Nella prima eventualità (irreperibilità assoluta) la notifica si perfeziona con l’affissione dell’avviso del deposito all’albo comunale e si presume la conoscibilità legale dell’atto all’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Nella seconda eventualità, in cui il domicilio del destinatario è conosciuto, come si deve ritenere nella specie in considerazione della circostanza che il contribuente ha sempre mantenuto il proprio domicilio fiscale nel comune di Roma, l’affissione dell’avviso alla casa comunale, pur costituendo formalità essenziale del procedimento de quo, non è idoneo da solo a porre l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, che non ha modo di essere informato del detto adempimento. Perciò la norma stabilisce una prima formalità integrativa, costituita dall’affissione, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, ad opera del notificatore, di un avviso dell’avvenuto deposito. Anche questo secondo adempimento non è considerato dalla legge sufficiente, stante la sua precarietà che può tradursi nella sottrazione o, comunque, nella dispersione dell’avviso. Pertanto la norma richiede una formalità ulteriore e cioè la notizia dell’avvenuto deposito che il notificatore deve dare al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il dettato della norma porta a ritenere che con il compimento del terzo adempimento, ovvero la spedizione della raccomandata, la notificazione deve considerarsi perfezionata nei confronti del soggetto che effettua la notifica e quindi per quanto riguarda il rispetto dei termini per la notifica degli atti impositivi, viceversa non perfeziona gli effetti della notifica nei confronti del soggetto destinatario della stessa.
Nel procedimento disciplinato dall’art. 140, applicabile alla specie in forza del dettato della sentenza della Corte costituzionale 258/12, la notificazione, come detto, si compie con la spedizione della raccomandata che perfeziona l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario. Tuttavia si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione e produzione dell’avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata. Al riguardo occorre considerare che la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario stesso e che l’atto da notificare non sia stato consegnato per difficoltà d’ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c.
Il concessionario per la riscossione avrebbe quindi dovuto produrre una copia della ricevuta della raccomandata regolarmente sottoscritta dal soggetto notificando o da altro soggetto legittimato ai sensi del codice civile, ovvero copia del plico da cui risulti la compiuta giacenza presso l’ufficio postale a seguito di regolare avviso.
L’interpretazione predetta è corroborata, inoltre, dalla sentenza 3/10 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorso il periodo di compiuta giacenza.
Nella specie non è stata mai prodotta alcuna ricevuta della raccomandata o altrimenti provato che l’interessato non abbia curato il ritiro della stessa nel normale termine di giacenza presso l’ufficio postale. La notifica delle cartelle pregresse al fermo oggetto di questo giudizio deve ritenersi del tutto irrituale con la conseguenza che il fermo, in accoglimento dell’appello proposto, deve essere dichiarato illegittimo.
L’applicazione di quadro normativo derivante da recentissima sentenza della Corte Costituzionale, intervenuta nelle more del giudizio, costituisce giusto motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La commissione accoglie l’appello del contribuente. Spese compensate.
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